COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 05/06/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 29.04.2014 a carico di ZAFFINO Antonio Domenico, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione al disposto degli Artt. 39 e 92 NOIF, nonché degli Artt. 7 e 16 dello Statuto per aver simulato un regolare tesseramento al fine di precostituire in favore del figlio la possibilità all’evenienza di far valere un vizio sostanziale per eludere il vincolo pluriennale; ZAFFINO Alessio Saverio, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione al disposto degli Artt. 39 e 92 NOIF, nonché degli Artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere in concorso con Zaffino Antonio Domenico, simulato un regolare tesseramento al fine di precostituire in favore del figlio la possibilità all’evenienza di far valere un vizio sostanziale per eludere il vincolo pluriennale; ZANDA Nicolò, Presidente della Legnano Calcio 1913 per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione al disposto degli Artt. 39 e 92 NOIF, nonché degli Artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere tesserato il calciatore ZAFFINO Alessio Saverio, senza aver verificato l’autenticità delle firme apposte sul predetto tesseramento; LORENZO Massimo, per violazione dell’art. 1 comma 1ed Art. 10, commi 2 e 6 del CGS, in relazione al disposto degli Artt. 39 e 92 NOIF, nonché degli Artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere attestato sulle distinte di gara in occasione di nove gare del campionato juniores stagione sportiva 2012/2013 la regolarità della posizione di tesseramento del calciatore ZAFFINO Alessio Saverio; LEGNANO CALCIO 1913 ASD per violazione art. 4, comma 1 CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in ordine ai comportamenti commessi dal presidente e dai tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 05/06/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 29.04.2014 a carico di ZAFFINO Antonio Domenico, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione al disposto degli Artt. 39 e 92 NOIF, nonché degli Artt. 7 e 16 dello Statuto per aver simulato un regolare tesseramento al fine di precostituire in favore del figlio la possibilità all'evenienza di far valere un vizio sostanziale per eludere il vincolo pluriennale; ZAFFINO Alessio Saverio, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione al disposto degli Artt. 39 e 92 NOIF, nonché degli Artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere in concorso con Zaffino Antonio Domenico, simulato un regolare tesseramento al fine di precostituire in favore del figlio la possibilità all'evenienza di far valere un vizio sostanziale per eludere il vincolo pluriennale; ZANDA Nicolò, Presidente della Legnano Calcio 1913 per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione al disposto degli Artt. 39 e 92 NOIF, nonché degli Artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere tesserato il calciatore ZAFFINO Alessio Saverio, senza aver verificato l'autenticità delle firme apposte sul predetto tesseramento; LORENZO Massimo, per violazione dell'art. 1 comma 1ed Art. 10, commi 2 e 6 del CGS, in relazione al disposto degli Artt. 39 e 92 NOIF, nonché degli Artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere attestato sulle distinte di gara in occasione di nove gare del campionato juniores stagione sportiva 2012/2013 la regolarità della posizione di tesseramento del calciatore ZAFFINO Alessio Saverio; LEGNANO CALCIO 1913 ASD per violazione art. 4, comma 1 CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in ordine ai comportamenti commessi dal presidente e dai tesserati. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentiti i deferiti in contraddittorio con il Rappresentante della Procura, preso atto che il rappresentante della Procura ed i deferiti, ZAFFINO Antonio Domenico e ZAFFINO Alessio Saverio hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, nei seguenti termini  per AFFINO Antonio Domenico, mesi sei di inibizione da scontarsi all'atto di un nuovo tesseramento,  per ZAFFINO Alessio Saverio, mesi due di squalifica; rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare a ZANDA Nicolò, sei mesi di inibizione, a LORENZO Massimo tre mesi di inibizione ed alla società LEGNANO CALCIO 1913, Euro 1.300,00 di ammenda ed otto punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato juniores stagione sportiva 2014/2015; rilevato che il sig. ZANDA Nicolò ha chiesto l'assoluzione, dichiarando di essersi comportato in buone fede, fidandosi dell'operato del Direttore Sportivo, COZZI Cristiano, che si occupa dei tesseramenti di tutti i calciatori, ivi compreso quello dello ZAFFINO, o in subordine il minimo delle sanzioni, ritenendo eccessive quelle richieste dal Rappresentante della Procura Federale; OSSERVA il comportamento addebitato ai deferiti ZAFFINO Alessio Saverio e ZAFFINO Antonio Domenico risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento visto l'art. 23 CGS APPLICA  a ZAFFINO Antonio Domenico, mesi sei di inibizione da scontarsi all'atto di un nuovo tesseramento,  a ZAFFINO Alessio Saverio, mesi due di squalifica. considerato che il comportamento tenuto da ZANDA Nicolò e da LORENZO Massimo integra la violazione dell'Art. 1, comma 1 CGS in quanto avrebbero dovuto controllare la regolarità del tesseramento del calciatore ZAFFINO Alessio Saverio ed in particolare che le sottoscrizioni in calce al modulo di tesseramento fossero apposte effettivamente dai genitori del calciatore e/o dal calciatore stesso identificandoli; COMMINA a ZANDA Nicolò, quattro mesi di inibizione, a LORENZO Massimo due mesi di inibizione ed alla società LEGNANO CALCIO 1913, Euro 650,00 di ammenda e tre punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato juniores stagione sportiva 2014/2015 Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it