• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 05/06/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento della Procura Federale dell’08.05.2014 a carico di
– BARIZZA Marco, dell’ACD SANT’ANGELO 1907 SRL, per violazione dell’Art. 1, comma 1 CGS ed Art. 8 comma 15 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF per non aver ottemperato alla decisione della commissione accordi economici presso la LND del 9.10.2013, confermata in appello dalla CVE, giusto CU 11/d dell’11.12.2013 in seguito alla vertenza promossa dal calciatore D’ADAMO Ivan;
– ACD SANT’ANGELO 1907 SRL per violazione dell’Art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta collegata del proprio legale rappresentante per i fatti di cui sopra.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 05/06/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento della Procura Federale dell'08.05.2014 a carico di
- BARIZZA Marco, dell'ACD SANT'ANGELO 1907 SRL, per violazione dell'Art. 1, comma 1 CGS ed Art. 8 comma 15 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 11 NOIF per non aver ottemperato alla decisione della commissione accordi economici presso la LND del 9.10.2013, confermata in appello dalla CVE, giusto CU 11/d dell'11.12.2013 in seguito alla vertenza promossa dal calciatore D'ADAMO Ivan;
- ACD SANT'ANGELO 1907 SRL per violazione dell’Art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta collegata del proprio legale rappresentante per i fatti di cui sopra.
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, verificato che nessuno dei deferiti è comparso alla riunione del 29.5.2014, nonostante la regolarità della comunicazione dell'avviso di convocazione, preso atto che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare a BARIZZA Marco, sei mesi di inibizione ed alla società ACD SANT'ANGELO 1907 SRL Euro 300,00 di ammenda e due punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015,
OSSERVA
dai documenti e dagli atti emerge chiaramente che il legale rappresentante della ACD SANT'ANGELO 1907 SRL non ha adempiuto a quanto statuito dalla commissione accordi economici presso la LND con decisione del 9.10.2013, confermata in appello dalla CVE, giusto CU 11/d dell'11.12.2013.
Tale comportamento costituisce violazione dell'Art. 1, comma 1 CGS ed Art. 8 comma 15 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 11 NOIF. Si ritiene quindi equo comminare le sanzioni in applicazione degli abituali criteri di giudizio adottati da Questa Commissione in casi analoghi.
PQM
commina a BARIZZA Marco, mesi uno di inibizione ed alla società ACD SANT'ANGELO 1907 SRL Euro 350,00 di ammenda e un punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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Comunicato Ufficiale N° 65 del 05/06/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento della Procura Federale dell’08.05.2014 a carico di
– BARIZZA Marco, dell’ACD SANT’ANGELO 1907 SRL, per violazione dell’Art. 1, comma 1 CGS ed Art. 8 comma 15 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF per non aver ottemperato alla decisione della commissione accordi economici presso la LND del 9.10.2013, confermata in appello dalla CVE, giusto CU 11/d dell’11.12.2013 in seguito alla vertenza promossa dal calciatore D’ADAMO Ivan;
– ACD SANT’ANGELO 1907 SRL per violazione dell’Art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta collegata del proprio legale rappresentante per i fatti di cui sopra."