COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 05/06/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società S.C.D. COLICODERVIESE Camp. Promozione Gir. C Gara del 17.05.2014 tra ColicoDerviese / Luciano Manara C.U. n. 62 del CRL datato 22.05.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 05/06/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società S.C.D. COLICODERVIESE Camp. Promozione Gir. C Gara del 17.05.2014 tra ColicoDerviese / Luciano Manara C.U. n. 62 del CRL datato 22.05.2014 La società COLICODERVIESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha inibito il dirigente TAGLIAFERRI Alfredo sino al 17.09.2014 - lamentando come il lancio della sedia non fosse indirizzato verso l’arbitro, trovandosi la terna arbitrale già all’interno degli spogliatoi. La sedia, inoltre sarebbe stata lanciata con un gesto di stizza verso il campo e non verso gli spogliatoi. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva :dal rapporto arbitrale - che si rammenta essere fonte privilegiata di prova – nonché dai chiarimenti rilasciati dall’arbitro sui fatti a codesta Commissione-, è emerso come il direttore di gara si trovasse fuori dagli spogliatoi con un responsabile di Lega. In detta circostanza, il TAGLIAFERRI scagliava volontariamente una sedia di plastica da una distanza di circa 4/5 metri in direzione dell’arbitro stesso senza colpirlo. Alla luce di detto grave comportamento, la squalifica comminata dal Giudice Sportivo si ritiene corretta e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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