COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 26/3/2014 (prot.n.5158/603 pf1314/MS/vdb) instaurato dalla Procura Federale nei confronti del sig. Vinci Mauro per rispondere delle violazioni: a) di cui all’art.1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.40 commi 1 e 3 lettere A e C del Regolamento A.I.A. per aver, nell’intervallo della gara “ASD AQUILE MOLFETTA – FUTSAL SAN FERDINANDO” (campionato Serie C2 Calcio a Cinque) del 16/11/2013, chiesto ed ottenuto – rappresentando di non far riprendere l’incontro – dal Presidente della società ospitante, € 50,00, somma che – a suo dire – gli sarebbe stata sottratta dallo spogliatoio; b) di cui all’art.1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.40 commi 1 e 3 lettera H del Regolamento AIA per aver omesso di indicare nel referto di gara quanto accadutogli, in spregio ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva e a quei doveri di trasparenza e terzietà ai quali sono tenuti ad uniformarsi tutti gli appartenenti all’AIA nello svolgimento delle proprie funzioni.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 26/3/2014 (prot.n.5158/603 pf1314/MS/vdb) instaurato dalla Procura Federale nei confronti del sig. Vinci Mauro per rispondere delle violazioni: a) di cui all’art.1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.40 commi 1 e 3 lettere A e C del Regolamento A.I.A. per aver, nell’intervallo della gara “ASD AQUILE MOLFETTA – FUTSAL SAN FERDINANDO” (campionato Serie C2 Calcio a Cinque) del 16/11/2013, chiesto ed ottenuto – rappresentando di non far riprendere l’incontro - dal Presidente della società ospitante, € 50,00, somma che - a suo dire - gli sarebbe stata sottratta dallo spogliatoio; b) di cui all’art.1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.40 commi 1 e 3 lettera H del Regolamento AIA per aver omesso di indicare nel referto di gara quanto accadutogli, in spregio ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva e a quei doveri di trasparenza e terzietà ai quali sono tenuti ad uniformarsi tutti gli appartenenti all’AIA nello svolgimento delle proprie funzioni. FATTO Con nota del 16/1/2014, il Procuratore Arbitrale, A.B. Cremonini, trasmetteva alla Procura Federale, la segnalazione pervenutagli dalla soc. “ASD Aquile Molfetta” secondo cui, in occasione dell’incontro “di Calcio A5” Aquile Molfetta – Fusal San Ferdinando, del 16/11/2013 disputatosi a Molfetta, l’arbitro designato (sig. Mauro Vinci) avrebbe preteso, nell’intervallo della gara la restituzione della somma di € 50,00 che - a suo dire - gli era stata sottratta durante la prima frazione di gioco. La richiesta - sarebbe stata rivolta al capitano del Molfetta (sig. Luigi Minervini), a cui l’arbitro riferiva che persona ignota era penetrata indebitamente nel suo spogliatoio sottraendo dal suo portafoglio € 50,00. Lo stesso arbitro minacciava la non ripresa della seconda parte della gara se non gli fosse stata restituita la somma succitata. Il Presidente della società succitata (sig. Donato De Giglio) per il timore che l’incontro non riprendesse, provvedeva quindi a consegnare all’arbitro la somma di € 50,00. Successivamente, dopo la conclusione della gara succitata il Presidente del Molfetta denunciava l’episodio, per i provvedimenti consequenziali, al Presidente del Comitato Regionale Puglia, sig. Vito Tisci, nonché al Presidente del Comitato Regionale Arbitri di Bari, sig. Raffaele Giove, che a loro volta interessavano il Procuratore Arbitrale, autore della segnalazione alla Procura Federale del 16/1/2014 innanzi menzionata. A seguito delle indagini svolte dalla Procura Federale, risultava pacifico ed incontestato che l’arbitro sig. Mauro Vinci nell’intervallo della gara già citata del 16 novembre 2013 ASD Aquile Molfetta - Fusal San Ferdinando (campionato C2 Calcio A5) aveva chiesto ed ottenuto dal Presidente della società ospitante (con la minaccia di non riprendere la gara) la somma di € 50,00 che - a suo dire - gli era stata sottratta nel suo spogliatoio durante l’intervallo, peraltro tacendo l’accaduto nel suo referto di gara. Sulla base di tali risultanze, con la nota succitata del 26/3/2014 la Procura Federale, deferiva a questa Commissione Disciplinare l’incolpato innanzi menzionato affinché rispondesse delle violazioni a lui contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare con racc. a.r. del 7/4/2014, disponeva la convocazione del deferito più volte menzionato, per l’udienza del 5/5/2014, alla quale compariva solo: - l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale. Nella non comparsa del deferito, dichiarata chiusa la fase dibattimentale, dopo ampia discussione il Procuratore Federale, chiedeva affermarsi la responsabilità del sig. Vinci Mauro ad infliggersi la sanzione della sospensione per la durata di anni uno dell’attività Arbitrale. MOTIVI DELLA DECISIONE Sulla base della documentazione acquisita al presente procedimento peraltro confermata dalla ingiustificata mancata partecipazione al presente procedimento del deferito è risultato pacificamente provato che il sig. Mauro Vinci nella sua qualità di arbitro effettivo della Sez. AIA di Bari, si è reso responsabile delle violazioni: a) di cui all’art.1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 40, commi 1 e 3 lett. A) C) del Regolamento AIA per aver, nell’intervallo della gara “ASD Aquile Molfetta - Futsal San Ferdinando” (Campionato C2 Calcio a 5) del 16/11/2013, chiesto ed ottenuto (dopo aver minacciato di non far riprendere l’incontro) - dal Presidente della società ospitante, €50,00, somma che - a suo dire- gli sarebbe stata sottratta dallo spogliatoio; b) di cui all’art.1. comma 1, del CGS, in relazione all’art.40, commi 1 e 3, lett. H) del Regolamento AIA, per aver omesso di indicare nel referto di gara quanto accadutogli, venendo così meno ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ed a quei doveri di trasparenza e terzietà ai quali sono tenuti ad uniformarsi tutti gli appartenenti all’AIA nello svolgimento delle proprie funzioni. Va quindi affermata la responsabilità del sig. Mauro Vinci per le violazioni a lui contestate e punito come da dispositivo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, nell’affermare la responsabilità del sig. Mauro Vinci, gli infligge la sanzione della: sospensione per la durata di un anno dall’attività arbitrale. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia del 5/5/2014.
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