COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: BELLAVISTA – REAL FOOTBALL del 26.04.2014 (Reclamo dell’A.S.D. Real Football, in data 03.05.2014 avverso la squalifica del calciatore Agostinacchio Pierpaolo sino a tutto il 30.12.2014, inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale di Bari, F.I.G.C. – L.N.D., n. 41 del 30.04.2014).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: BELLAVISTA – REAL FOOTBALL del 26.04.2014 (Reclamo dell’A.S.D. Real Football, in data 03.05.2014 avverso la squalifica del calciatore Agostinacchio Pierpaolo sino a tutto il 30.12.2014, inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale di Bari, F.I.G.C. – L.N.D., n. 41 del 30.04.2014). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; Premesso e considerato che - a seguito delle motivazioni puntuali contenute nell’atto di reclamo questa Commissione si è data premura di interpellare l’Arbitro, espressamente e specificamente, sulle circostanze che hanno portato all’espulsione del calciatore del Real Football, Sig. Pierpaolo Agostinacchio, - il Direttore di gara ha confermato quanto segue: “ho ammonito il calciatore Agostinacchio Pierpaolo perché questi, dopo aver subito un fallo al 9’ del 2° tempo, pretendeva che ammonissi il calciatore avversario responsabile del fallo. Tale pretesa veniva esternata nei termini offensivi da me indicati nel referto… Dopo la notifica dell’ammonizione il calciatore Agostinacchio… si avvicinava moltissimo a me e mi diceva . A questo punto notificavo direttamente l’espulsione al calciatore Agostinacchio… Dopo la notifica, in segno di reazione, mi scagliava il pallone sul ginocchio”; - in base a quanto riportato nel referto, l’Agostinacchio dopo aver scagliato il pallone verso l’arbitro gli diceva “Non finisce qua”; - la reclamante non nega che l’Arbitro sia stato attinto dal pallone, sebbene fornisce una diversa ricostruzione delle circostanze di fatto che non ha trovato conferma nel supplemento di istruttoria espletato; - pertanto, non vi sono motivi per annullare la squalifica inflitta dal Giudice di prime cure, sanzione che deve ritenersi adeguata all’illecito accertato contraddistinto dal tenore minatorio delle espressioni verbali e dalla violenza; - con l’atto di reclamo l’A.S.D. Real Football ha, comunque, evidenziato e documentato l’esistenza di un dialogo tramite la chat del Social network Facebook, tra l’utenza denominata Pierpaolo Agostinacchio e quella denominata Nico Floyd Miscioscia; - il Direttore di gara ha riconosciuto come propria la seconda utenza ed ha confermato il contenuto della chat mostratagli in visione; - va, quindi, disposta la rimessione degli atti alla Procura Federale per le attività ed i provvedimenti di cui ai commi 4 e 9 dell’art. 32 C.G.S. in relazione ai commi 1, 2 lett. c), 4 lett. e), dell’art. 40 Regolamento A.I.A. ed al comma 1, dell’art. 1 C.G.S.; Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Disciplinate Territoriale per la Puglia, DELIBERA 1) rigettarsi il reclamo e, per l’effetto, confermarsi la sanzione della squalifica sino a tutto il 30.12.2014 inflitta dal primo Giudice al calciatore Sig. Pierpaolo Agostinacchio; 2) rimettersi copia degli atti del procedimento alla Procura Federale, via Campania 47, Roma, per il seguito di competenza; 3) addebitarsi la tassa reclamo sul conto della Società istante atteso il rigetto.
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