COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 552 del 03.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 290/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. SELLY DAVID ROMEO Con nota 4888/508 pf 13 14 AA/ac del 10/03/2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Selly David Romeo per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40 comma 11 bis delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere senza averne titolo il tesseramento nella stagione sportiva 2013/2014 per la società Resuttana San Lorenzo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 552 del 03.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 290/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. SELLY DAVID ROMEO Con nota 4888/508 pf 13 14 AA/ac del 10/03/2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Selly David Romeo per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40 comma 11 bis delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere senza averne titolo il tesseramento nella stagione sportiva 2013/2014 per la società Resuttana San Lorenzo. All'udienza dibattimentale la parte deferita presente personalmente ed assistita dal legale di fiducia, ha chiesto di essere ammessa al patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’apertura del dibattimento il sig. Selly David Romeo ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’articolo 23 C.G.S., individuata nella pena base di mesi uno di squalifica ridotta a giorni venti di squalifica; rilevato che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso all’applicazione della pena come sopra determinata; visto l’art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Selly David Romeo la sanzione della squalifica per giorni venti. Dichiara la chiusura del procedimento. La presente delibera va notificata alla parte ed alla Procura Federale e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alla parte, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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