COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 552 del 03.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 242/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Sporting San Paolo (931672 – cessate attività dal 25/10/2013) Sig. De Simone Sebastiano (Presidente all’epoca dei fatti) N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 552 del 03.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 242/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Sporting San Paolo (931672 – cessate attività dal 25/10/2013) Sig. De Simone Sebastiano (Presidente all’epoca dei fatti) N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 27/01/2014 prot. 11.793 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la Società ASD Sporting San Paolo ha cessate le attività dal 25/10/2013, applica: l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. De Simone Sebastiano; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Augello Kevin, Bascetta Giuseppe, Cappello Francesco, Cappello Joseph, Celia Adriano, De Caro Alberto, Di Dio Giuseppe, Di Natale Daniele, Giacchi Angelo, Gozzo Roberto, Infantino Christian, Lombardo Andrea, Marino Gianfranco, Mazzarella Mauro, Pappalardo Saverio, Pollicita Salvatore, Scilipoti Bartolo, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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