COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 05/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Passerai Antonio, Presidente, affinché risponda della violazione dell’art. 1, c.1, del C.G.S. in relazione all’art. 8, c. 9, del medesimo Codice ed all’art. 94, c. 11, delle N.O.I.F.; -A.S.D. Pelli Santacroce Sport, per la connessa responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 70 del 05/06/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
-Passerai Antonio, Presidente, affinché risponda della violazione dell’art. 1, c.1, del C.G.S. in relazione all’art. 8, c. 9, del medesimo Codice ed all’art. 94, c. 11, delle N.O.I.F.;
-A.S.D. Pelli Santacroce Sport, per la connessa responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1, del C.G.S..
Il ricorso con il quale un calciatore dell’A.S.D. Pelli Santacroce Sport ha contestato il mancato adempimento, da parte di detta Società, dell’accordo economico stipulato fra le parti, è stato accolto, in via definitiva, dalla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C., la quale con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 20/12/2012 ha infatti respinto il reclamo proposto dalla Società sopraindicata avverso la delibera della C.A.E. (C.U. n. 232 in data 28/06/2012) con la quale si condannava detto Ente a versare al Calciatore Alessandro Menicucci la somma di € 7.513,91, corrispettivo pattuito fra dette parti per la stagione calcistica 2011/2012.
Il C.R. Toscana, non avendo ricevuto il rilascio della copia della liberatoria controfirmata dal calciatore conseguente alla decisione della C.V.E., ha provveduto a segnalare la violazione dell’art. 94 ter, c. 11, delle N.O.I.F. commessa dall’A.S.D. Pelli Santacroce Sport, alla Procura Federale la quale, constatata la fondatezza della segnalazione, ha disposto il deferimento in esame. Eseguite le prescritte convocazioni si dà atto che nessuno dei due soggetti deferiti è presente nonostante siano state loro inviate, a mezzo lettera raccomandata, le rituali convocazioni.
La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.Il Presidente della C.D., esaminata la documentazione in atti, rileva che La raccomandata inviata alla Società è stata restituita dal competente Ufficio postale con l’indicazione “destinatario irreperibile”, mentre le ricerche effettuate on line dalla Segreteria della Commissione hanno evidenziato che le due raccomandate inviate al Presidente della Società – al domicilio, l’altra presso la sede sociale – risultano, alla data odierna, ancora giacenti e fin dal 26 aprile c.a., presso l’Ufficio postale di Casciana Terme.In conseguenza di ciò ed in applicazione di quanto disposto dal c. 8 dell’art. 30 del C.G.S., il Presidente chiede al rappresentante della Procura Federale di poter accertare l’avvenuta notifica alle parti dell’atto di deferimento.L’Avvocato Stefanini replica di non avere agli atti alcuna notifica, per cui la C.D.T.T delibera di rinviare il procedimento alla data del giorno 11 luglio c.a. al fine di accertare in modo preciso che le parti deferite siano state edotte del provvedimento in corso a loro carico.Il rappresentante della Procura Federale prende atto del presente provvedimento del quale la C.D.T. dispone la pubblicazione sul C.U. del C.R.T. agli effetti di quanto disposto dall’art. 22, comma 11, del C.G.S..
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