COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 05/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: -Martelli Valerio, Calciatore, -Giovannetti Fabio, Dirigente, tesserati entrambi per l’A.S.D. Nuova Corea Migli 98, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 22, comma 8, del C.G.S; -della Società A.S.D. Nuova Corea Migli 98 per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S., in conseguenza delle violazioni contestate a detti tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 05/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: -Martelli Valerio, Calciatore, -Giovannetti Fabio, Dirigente, tesserati entrambi per l’A.S.D. Nuova Corea Migli 98, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 22, comma 8, del C.G.S; -della Società A.S.D. Nuova Corea Migli 98 per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S., in conseguenza delle violazioni contestate a detti tesserati. Il G.S.T. della Toscana, esaminando il reclamo proposto in riferimento alla gara del Campionato di II Categoria Nuova Corea Migli 98 / Selva Capannoli Calcio, disputata in data 22.9.2013, ha rilevato la posizione irregolare del calciatore Martelli sia in questa che in altra gara precedente. Di ciò ha dato comunicazione, per i provvedimenti di competenza, alla Procura Federale, la quale ha disposto il deferimento sopra evidenziato.L’Ufficio inquirente ha infatti accertato che il calciatore Valerio Martelli è stato squalificato per tre giornate al termine della stagione 2012/2013 (C.U. n. 58/2013) allorché militava nelle fila della Società ASD F.lli Gigli Shangay.Detta squalifica, stante la chiusura del campionato 2012/2013, avrebbe dovuto essere scontata nel corso della stagione successiva (2013/2014), cosa non avvenuta per avere il calciatore partecipato alle gare iniziali (15/9 e 22/9/ 2013) del Campionato di II Categoria della corrente stagione 2013/2014.Viene di conseguenza, contestato:-al Calciatore di aver preso parte alle gare sopraindicate, pur essendo consapevole di non aver scontato il provvedimento sanzionatorio avente carattere definitivo;-al Dirigente Accompagnatore di aver attestato per conto della Società, attraverso la sottoscrizione della lista di gara, la legittimazione di tutti i soggetti in essa indicati, compreso quindi il Martelli, a prendere parte alla competizione;-alla Società Nuova Corea Migli 98 la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S..Il Collegio dà atto che le lettere raccomandate contenenti la fissazione dell’udienza di discussione per la data odierna sono state restituite dal competente Ufficio postale con la dicitura “restituita per compiuta giacenza”, per cui nessuno dei deferiti è presente.Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Avvocato Marco Stefanini il quale, in apertura di dibattimento, chiede la conferma del deferimento essendo esso basato su inoppugnabili prove documentali, quali le liste di gara ed i tabulati ufficiali, con l’applicazione delle sanzioni che di seguito si indicano:-al Calciatore Martelli Valerio, la squalifica per 1 (una) giornata di gara, -al Dirigente Giovannetti Fabio, inibizione per mesi 1 (uno),-alla Società A.S.D. Nuova Corea Migli 98, ammenda di € 300,00 (trecento), oltre la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella prossima stagione calcistica.L’esame degli atti istruttori dibattimentali compiuto dalla C.D. ha evidenziato i seguenti fatti.Per violazioni disciplinari commesse nel corso della gara, disputata in data 14 aprile 2014, tra le squadre: Fratres Perignano A.S.D. e F.lli Gigli Shangay (Società quest’ultima per la quale era tesserato) il Calciatore Valerio Martelli veniva squalificato per tre giornate (C.U. n. 58 del 18 aprile 2013).Costituendo detta gara l’ultima di Campionato, la sanzione, per effetto della “traslatio” necessaria affinché essa sia efficace (ovvero afflittiva ed effettiva), avrebbe dovuto essere scontata nel corso della stagione 2013/2014. Senonché il Calciatore veniva trasferito a titolo definitivo, a far data dal giorno 11 settembre 2013, alla Società Nuova Corea Migli 98, per conto della quale ha partecipato, in modo irregolare quindi, alle gare dei giorni 15/9 - 22/9/2014. Poiché il G.S.T. della Toscana ha potuto sanzionare – nell’ambito della propria competenza - unicamente la violazione commessa dal Calciatore nel partecipare alla gara del 15 settembre u.s., il deferimento, riferito alla gara del giorno 29 settembre 2013 è fondato e da accogliere perché dimostrato per tabulas. P.Q.M. La C.D.T. Toscana, accogliendo il reclamo infligge le seguenti sanzioni: -al calciatore Martelli Valerio, la squalifica per una giornata di gara;- al Dirigente Giovannetti Fabio, l’inibizione per un mese; -alla Società Nuova Corea Miglio 98, l’ammenda di € 300,00 (trecento), oltre la penalizzazione di un punto nella classifica da scontarsi nel corso della stagione 2014/ 2015.
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