COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 05/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Pomarance avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Scali Elia fino al 8/11/2017 (C.U. n. 65 del 8/05/2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 05/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Pomarance avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Scali Elia fino al 8/11/2017 (C.U. n. 65 del 8/05/2014). Il G.S.T. applicava al calciatore Scali Elia la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara esterna, disputata in data 4 maggio 2014, contro la società ospitante A.S.D. Alta Maremma, con la seguente motivazione: “Espulso per aver offeso il D.G. in seguito alla segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, alla notifica colpiva violentemente più volte l'Arbitro col palmo della mano sul petto e altre due volte alla gola, facendolo indietreggiare di alcuni passi, provocando dolore ed arrossamento cutaneo nelle parti colpite. Accompagnava tali gesti violenti con frasi offensive e minacciose. Bloccato dai propri compagni ed allontanato a fatica, riusciva a liberarsi e colpiva nuovamente, per due volte, il D.G. con pugni alla schiena, provocandogli dolore e lievi difficoltà respiratorie. Persisteva nel proferire frasi offensive ed ingiuriose. Veniva trascinato dai propri compagni fuori dal recinto di gioco e al termine della gara, rientrato indebitamente sul terreno di gioco, rivolgeva ulteriori offese all'Arbitro”.Ricorre l’impugnante la quale, pur riconoscendo la sussistenza di un'aggressione verbale, nega un qualsiasi contatto tra il D.G. ed il giocatore che sarebbe stato fisicamente trattenuto dai compagni.La società, scusandosi per l'accaduto e lamentandosi per i roboanti toni allarmistici di alcuni quotidiani che avrebbero commentato il fatto ingigantendone la portata, conclude pertanto per l'annullamento ovvero la riduzione della squalifica comminata.Il reclamo merita parziale accoglimento.Sulla sussistenza dei fatti descritti nel rapporto di gara e quindi sulla condotta oltraggiosa, minacciose e fisicamente aggressiva assunta dal giocatore non sussiste alcun dubbio sia per quanto descritto nell'allegato al rapporto di gara sia per quanto contenuto nel supplemento richiesto al D.G. ed acquisito in atti.Il D.G. infatti, nel lungo documento, conferma pienamente quanto precedentemente dedotto e precisa: “Faccio seguito al reclamo di cui all'oggetto ed in riferimento all'episodio dell'espulsione del Sig. Scali Elia, possiamo dividere l'aggressione in tre episodi consecutivi.”Durante il primo episodio, il sopracitato Sig. Scali Elia, alla notifica dell'espulsione, mi ha aggredito si verbalmente. minacciandomi ed offendendomi, ma ha anche accompagnato tali offese e minacce colpendomi violentemente col palmo della mano almeno 3-4 volte sul petto, spostando il palmo della mano sempre più in alto sino a colpirmi altre 2 volte sulla gola, sempre con palmo aperto e continuando reiteratamente ad offendere e minacciare. Tali gesta mi facevano indietreggiare di alcuni passi e mi provocavano momentaneo dolore ed arrossamento cutaneo. Grazie all'intervento di alcuni calciatori, il Sig. Scali Elia veniva bloccato ed a stento allontanato.Nel secondo episodio, immediatamente successivo al primo, mentre il Sig. Scali Elia veniva "scortato" lontano da me di circa 3 metri, lo stesso, dimenandosi e continuando ad inveirmi verbalmente contro, riusciva a liberarsi dalla presa dei compagni e riguadagnando tale distanza, mi colpiva nuovamente sulla schiena utilizzando stavolta il pugno chiuso, facendomi avanzare di circa un metro, provocandomi dolore ed in un primo momento lievi difficoltà respiratorie. Prontamente riafferrato dai compagni, gli stessi riuscivano stavolta ad accompagnare il Sig. Scali fino al recinto degli spogliatoio, dove, per sua stessa ammissione, continuando ad inveirmi contro, rivolgeva parole offensive sia all'assistente n° 1, sia al Commissario di Campo presente in tale zona del campo di gioco.Nel terzo ed ultimo episodio, dopo il triplice fischio finale, lo stesso calciatore, Sig. Scali Elia, rientrava indebitamente sul terreno di gioco e, mentre io e i miei collaboratori, AA1 e AA2, ci incamminavamo verso gli spogliatoi senza che alcun individuo presente sul terreno di gioco ci rivolgesse proteste, saluti o alcuna parola, lo stesso si faceva avanti con aria molto minacciosa e, giunto a circa 1-2 metri fuori dall'area di rigore, quindi percorrendo circa 17-18 metri all'interno del terreno di gioco, ponendoci a una distanza da noi di circa 2 metri e tenendo le braccia dietro la propria schiena, continuava incessantemente ad offenderci e minacciarci senza che nessun compagno o dirigente intervenisse. “Fortunatamente, riuscivamo a rientrare negli spogliatoi evitando ulteriori scontri fisici.”In tale quadro anche le gravi condotte illecite assunte dallo Scali appaiono ridimensionate solo con riferimento all’inesistenza di qualsiasi conseguenza fisica da parte dell'arbitro che denuncia esclusivamente una sensazione di dolore dovuta al gesto violento senza che i colpi subiti abbiano cagionato una qualsiasi lesione oggettivamente riscontrata e certificata.Pur nella pletora di illeciti commessi appare ragionevole ritenere che la condotta violenta sia stata volontariamente “contenuta” da parte del giocatore che ha sferrato i colpi senza però conferire ai medesimi quella potenzialità lesiva che avrebbe dovuto, inevitabilmente, sostanziarsi in oggettive conseguenze fisiche, ben superiori al momentaneo dolore descritto dal D.G.. In tal senso appare compatibile una riduzione della squalifica anche con riferimento ad un criterio di uniformità sanzionatoria che deve ancorare squalifiche di così ampia portata ad oggettive evidenze documentali che certifichino concrete lesioni. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Pomarance e riduce la squalifica inflitta al giocatore Scali Elia fino al 8/11/2016 anziché fino al 8/11/2017.Dispone la restituzione della relativa tassa.
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