COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 05/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della A.C. Giovani Fucecchio avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Dario Favini con una squalifica per quattro gare. C.U. n.49 del 7/5/2014.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 05/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della A.C. Giovani Fucecchio avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Dario Favini con una squalifica per quattro gare. C.U. n.49 del 7/5/2014. Il tesserato in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione. Uscendo dal campo offendeva il D.G. e, contestualmente, scalciava il pallone, ripetutamente,contro la rete posta dietro la porta, in segno di protesta. Per tale condotta veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica per quattro gare.Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società Giovani Fucecchio, lamentandosi della eccessiva severità della sanzione. In buona sostanza la reclamante, pur confermando la condotta contestata al proprio tesserato, sostiene che l’offesa proferita dal calciatore non era diretta nei confronti dell’arbitro ma era conseguenza del rammarico per aver lasciato la propria squadra in una situazione di inferiorità numerica. Inoltre la società sostiene che l’aver scagliato il pallone contro la rete è da considerare un gesto di rabbia per la doppia ammonizione ricevuta, anche a causa delle continue provocazioni subite dal proprio avversario.L’arbitro, nel supplemento di rapporto gara, dichiara che il calciatore al momento dell’espulsione, trovandosi a non più di due metri da lui, guardandolo direttamente negli occhi lo offendeva. Alla luce della documentazione esaminata questa Commissione Disciplinare ritiene provati i fatti contestati al calciatore. Del resto anche la società del Fucecchio non nega l’esistenza degli stessi, anche se ne da una interpretazione diversa. Ma alla luce di quanto dichiarato dall’arbitro non vi sono dubbi circa la condotta offensiva tenuta dal giocatore in questione. L a sanzione inoltre appare equa rispetto a quanto contestato. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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