COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 05/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla S.S. Polisportiva Firenze Ovest avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Firenze ha inflitto la squalifica fino al 14.5.2015 al tesserato Corti Iacopo. (C.U. 50 del 14.5.2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 05/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla S.S. Polisportiva Firenze Ovest avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Firenze ha inflitto la squalifica fino al 14.5.2015 al tesserato Corti Iacopo. (C.U. 50 del 14.5.2014). “A fine gara colpiva due volte con le mani aperte, da dietro le spalle, il D.G. procurandogli lieve dolore che perdurava per alcuni minuti e nel contempo pronunciava frasi irriguardose nei confronti del medesimo Arbitro.”Questa la motivazione che il G.S. di Firenze ha posto a base del provvedimento disciplinare in epigrafe che viene contestato dal tesserato e dal Presidente della Società Sportiva Firenze Ovest con l’assistenza del legale di fiducia, giusto mandato apposto in calce al reclamo. La reclamante descrive il fatto in maniera ovviamente diversa da quella recata dal provvedimento impugnato, assumendo che il calciatore Corti non ha compiuto alcun atto di violenza nei confronti dell’Arbitro essendosi limitato a cercare di attirarne l’attenzione al fine di porgergli i rituali saluti di fine gara, in corso in quel momento.Rileva che lo scambio di saluti tra loro è regolarmente avvenuto come potrebbero confermare, se ciò fosse consentito, gli astanti. Contesta in ogni caso la descrizione dei fatti con osservazioni condivisibili dal Collegio solo parzialmente.Cita, ed allega, decisioni di questa C.D. con le quali sarebbero state inflitte sanzioni più miti rispetto a quella in esame per fatti ritenuti dalla reclamante di maggior gravità. Dopo aver posto in risalto i meriti e le qualifiche sportive del tesserato, chiede che la Commissione si pronunci “…non tenendo solamente conto del referto arbitrale…”. Ritiene in ogni caso eccessiva la sanzione.Il reclamo si conclude con la richiesta di audizione.Il difensore della Società, avuta in questa sede cognizione del supplemento al rapporto di gara richiesto dal giudicante al D.G., ha ulteriormente eccepito che l’arbitro non ha avuto alcun problema fisico e quindi nessuna violenza è stata perpetrata. Rileva che se l’arbitro fosse stato colpito indubbiamente sul campo ci sarebbe stata da parte dei calciatori una certa reazione, mentre nulla di tutto ciò è avvenuto.La sanzione è eccessiva anche perché il fatto contestato, per le ragioni sopra esposte, appare assurdo.In fase di decisione la C.D. osserva che, nell’ambito disciplinare sportivo, le delibere vengono assunte da ciascun Giudice, in piena autonomia, attraverso l’esame del caso concreto senza vincoli o preclusioni derivanti da eventuali giudicati su fattispecie che si ritengono analoghe.Fatta questa premessa di carattere generale si rileva che, nel caso in esame, le delibere citate sono tutte riferite alla posizione di calciatori.L’unica tra le delibere indicate relativa a un allenatore tesserato che, si osserva, per il ruolo rivestito è tenuto a comportamenti che siano di esempio ai calciatori, è riferita ad una spinta inferta al D.G. senza che questi abbia avvertito alcun dolore, per cui diversa è la natura dell’addebito costituendo per questo Giudice l’elemento “dolore” carattere discriminante nella determinazione della sanzione.Inoltre per potere, eventualmente, comparare due sanzioni è necessario che i fatti che ne sono all’origine siano assolutamente eguali.In un contesto ancor più generale si ricorda ancora che le decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva debbono essere assunte in via esclusiva sulla base degli atti ufficiali di gara.L’ art. 35 del C.G.S. infatti, dispone che tali decisioni siano assunte sulla base dei rapporti di gara e relativi supplementi, documenti che hanno carattere di prova privilegiata ad eccezione del caso in cui emergano, nel corso dell’istruttoria, documentati e credibili elementi atti a minarne la veridicità, circostanza che nel caso in esame non si è verificata.Nella fattispecie in esame si rileva che nessun dubbio può sorgere sulla dinamica dei comportamenti tenuti dal Tesserato, che vengono ulteriormente chiariti e precisati proprio con il supplemento di rapporto.Il fatto è indubbiamente provato e quindi suscettibile di sanzione disciplinare alla cui determinazione non è certo di ausilio la circostanza che nell’occasione il Corti rivestisse la qualifica di massaggiatore in considerazione del fatto che egli, in possesso di patentino quale allenatore di giovani calciatori, svolge la funzione di coadiutore dell’allenatore.La qualifica e la funzione rivestita gli impongono, quindi, la tenuta di un comportamento assolutamente irreprensibile e di esempio ai calciatori alla cui preparazione è preposto.Tuttavia il Collegio non può non rilevare una contraddizione nella descrizione che il D.G. effettua nei due documenti costituenti gli atti ufficiali della gara circa le conseguenze derivanti dal gesto compiuto dal calciatore nei suoi confronti.Infatti, se il rapporto di gara indica che “….il massaggiatore Corti Jacopo (Firenze Ovest) mi colpiva da dietro le spalle due volte con entrambe le mani aperte provocandomi un leggero dolore durato per alcuni minuti, dopodiché mi diceva: bravo, bravo !!! (a presa di giro)”, con il supplemento il D.G. afferma che: “L’entità del dolore era abbastanza forte ed è perdurato per circa 2 minuti”.La rilevata contraddizione in cui è incorso il D.G., giova al tesserato in termini di quantificazione della sanzione ed induce il Giudicante, in assenza di ulteriori elementi, a propendere (in dubbio pro reo) per la versione del “lieve dolore”. P.Q.M. la C.D.T. Toscana, definitivamente pronunziando, tenuto conto del fatto che per propria costanza di decisioni l’elemento “dolore” è determinante nell’irrogazione della sanzione, infligge, in parziale accoglimento del reclamo, al Tesserato Corti Iacopo la sanzione della squalifica per mesi otto e così fino al 14 gennaio 2015.
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