COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 10/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.116 della Società A.S.D. SIDERNO 1911 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 143 del 30.4.2014 ( ammenda di € 500,00, squalifica del calciatore FUDA Mario per CINQUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 10/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.116 della Società A.S.D. SIDERNO 1911 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 143 del 30.4.2014 ( ammenda di € 500,00, squalifica del calciatore FUDA Mario per CINQUE gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la sanzione della squalifica per cinque gare inflitta al calciatore Fuda Mario, resosi responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, è congrua ed adeguata; la sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta alla società reclamante deve essere ridotta tenuto conto che ai sostenitori della stessa può essere addebitato solo un comportamento minaccioso. P.Q.M. rigetta il reclamo per quanto riguarda la squalifica del calciatore FUDA Mario; riduce a € 250,00 (duecentocinquanta/00) la sanzione dell’ammenda inflitta alla società A.S.D. Siderno 1911; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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