COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 11.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 118 RECLAMO PROPOSTO DA CALC. VALENTINI GIAN MARIA avverso squalifica al 30.6.2017 delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 47 del 21.5.2014 gara COMPIANO – MERCURY del 18.5.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 11.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 118 RECLAMO PROPOSTO DA CALC. VALENTINI GIAN MARIA avverso squalifica al 30.6.2017 delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 47 del 21.5.2014 gara COMPIANO - MERCURY del 18.5.2014 Il calc. VALENTINI GIAN MARIA, che è stato anche sentito in questa sede, assistito da persona di fiducia, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo "di non aver mai tentato di colpire il direttore di gara né con una testata violenta né tanto meno con calci. Evidentemente il direttore di gara, nella concitazione del post-gara ha sbagliato ad individuare il colpevole di tali manifestazioni". Allega un filmato televisivo (anonimo) in cui, afferma, si vede che egli segue a debita distanza il direttore di gara, senza manifestare nessun atto violento nei confronti dello stesso, sul terreno di gioco. Lo stesso filmato smentisce anche che egli si sarebbe divincolato dalla stretta dei compagni per cercare di colpire l'arbitro con un calcio. Chiede l'annullamento della sanzione o, in subordine, la squalifica per due giornate di gara per condotta antisportiva o irriguardosa. Chiede, inoltre, che vengano sentiti due tesserati dell'A.S.D. Compiano. La Commissione, - premesso che : 1) stabilendo l'art. 35, comma 1.2, del C.G.S. che "Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione", non viene presa visione del filmato allegato, che non risponde ai requisiti richiesti, in via principale ed assorbente per l'anonimità del filmato trasmesso e, poi, eventualmente, per la corrispondenza della situazione che ci occupa, con la materia formulata con precisione nella norma sopra indicata (ammonizione, espulsione e allontanamento di un calciatore) ; 2) non vengono sentite le persone indicate in quanto il comma 1.1 del citato articolo stabilisce che "i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che, al termine della gara, dopo la pallonata ricevuta da un giocatore dell'A.S.D. Compiano, il calc. VALENTINI gli si avvicinava e, nell'indirizzargli frasi offensive e minacciose, tentava di colpirlo con una testata, evitata con un rapido movimento. Veniva trattenuto da compagni di squadra, ma, divincolatosi, cercava di colpirlo con un calcio alle gambe senza riuscirci; - valutato che il tentativo di colpire l'arbitro con una testata è stato vanificato dall'intervento di compagni di squadra che trattenevano il calc. VALENTINI da una distanza di oltre un metro, tale da non consentire di attingere l'arbitro e che anche il successivo tentativo di colpire l'arbitro con calci, sempre stando alla versione fornita dall'arbitro, è avvenuto quando il giocatore era , comunque, ad una distanza di oltre un metro e mezzo, rende la fattispecie come non attuabile e, quindi, priva di rilevanza sanzionabile, se non sotto la fattispecie di un deprecabile comportamento gravemente antisportivo, protestatario, offensivo e minaccioso di atti di violenza non consumati , tenuto anche conto che il calciatore, nel frangente, rivestiva la funzione di capitano dell'A.S.D. Compiano, d e l i b e r a - di ridurre al 31.12.2015 la squalifica del calc. VALENTINI GIAN MARIA. Dispone per la restituzione della tassa versata in € 130.
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