COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 138 del 12.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di CLOCCHIATTI Giorgio e ASD VIRTUS CORNO
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 138 del 12.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di CLOCCHIATTI Giorgio e ASD VIRTUS CORNO
Il deferimento: con raccomandata dd 06.03.2014, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. CLOCCHIATTI Giorgio e la società ASD VIRTUS CORNO per rispondere rispettivamente:
• il primo (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. A.S.D. Virtus Corno) per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere affermato alla Commissione Premi di Preparazione una circostanza non veridica e cioè che la consorella Soc. Ascoli Calcio aveva fatto uso di una dichiarazione non veridica al fine di sottrarsi al pagamento del premio di preparazione dovuto per il trasferimento di un calciatore, pur essendo consapevole che la firma apposta in calce alla liberatoria dd 23 agosto 2014 era riconducibile al sig. Antonio Libri (all’epoca dei fatti Vice Presidente con potere di firma) ed insistendo nella contestazione dell’opponibilità di detto atto all’istanza presentata per vedersi riconosciuta la liquidazione del premio di preparazione;
• la società ASD VIRTUS CORNO a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte violative ascritte al sig. CLOCCHIATTI.
Il dibattimento. Dopo aver convocato i deferiti per la riunione dell’29.05.2014, avanti alla CDT FVG compariva il solo sig. CLOCCHIATTI, nessuno per la Soc. VIRTUS CORNO. Il Clocchiatti evidenziava che la liberatoria aveva riportato il suo nome ma non la sua firma; da ciò, reputava che il documento non fosse valido ed escludeva la responsabilità in ordine alla violazione a lui ascritta, Chiedeva quindi di essere prosciolto dall’incolpazione. La Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota, ha formulato le seguenti richieste:
- al sig. CLOCCHIATTI Giorgio mesi 6 di inibizione
- l’A.S.D. VIRTUS CORNO euro 1.500,00 di ammenda
La motivazione.
Il deferimento è fondato. Dall’esame degli atti emerge indubbiamente che la liberatoria datata 23.08.2012 seppur non firmata dal Clocchiatti, i cui dati sensibili erroneamente figurano quale firmatario, è stata firmata dal Vice Presidente della Società, soggetto avente potere di firma, su carta recante il timbro della Società medesima, nonché timbro e firma della Delegazione Provinciale di Udine. Pur essendo un atto formalmente “improprio” in quanto vi è discrasia tra il nominativo del soggetto che appare essere il dichiarante (il Presidente sig. Clocchiatti) e quello che ha la paternità della firma posta in calce all’atto (il Vice Presidente sig. Libri), risulta chiara ed inequivoca la volontà della Società di rinunciare al premio di preparazione.
Resta evidente che tale frattura riguarda esclusivamente un rapporto interno alla società. Ben diverso sarebbe stato se il soggetto firmatario dell’atto non avesse avuto potere di firma. A suffragare ulteriormente tale ipotesi, sono le dichiarazioni rese dal sig. Libri al rappresentante della Procura in sede di indagini. Egli, infatti, ha dichiarato di aver firmato l’atto di rinuncia al premio di preparazione, in sostituzione dell’allora Presidente Clocchiatti, precisando di aver commesso un errore in buona fede, adducendo inoltre che avendo potere di firma, ben avrebbe potuto predisporre a nome suo l’atto in questione e di esser stato lui stesso ad aver depositato la liberatoria presso la Delegazione Provinciale della F.I.G.C. di Udine. Da ciò, la manifestazione di volontà della Società è stata indubitabilmente espressa. L’atto liberatorio pertanto è valido, vista la presenza del timbro della società e la firma di un soggetto avente potere di impegnare la Società; ciò ha portato la Soc. A.S.D. Virtus Corno a rinunciare formalmente e sostanzialmente al premio di preparazione. Il sig. Clocchiatti, così, non aveva fondata ragione di negare la circostanza. P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG così decide:
1) dispone a carico del sig. CLOCCHIATTI Giorgio la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei).
2) dispone a carico della ASD VIRTUS CORNO la ammenda di euro 1.500,00.
Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., la CDT manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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