COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 138 del 12.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della società A.S.D. TRICESIMO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 138 del 12.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della società A.S.D. TRICESIMO. Con raccomandata dd. 12.02.2014, del Vice Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, veniva deferita al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale del FVG: • la società A.S.D. TRICESIMO per rispondere “a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. della condotta violativa ascritta al proprio Allenatore sig. De Sabata Sandro in relazione all’attività di indebito proselitismo da lui svolta...” nei confronti di un giovane calciatore sia direttamente che per il tramite del suo genitore al fine di convincerlo a tesserarsi, per la stagione sportiva 2013/14, per la società deferita. Il dibattimento. A seguito di rituale convocazione, alla riunione del 29.05.2014 fissata dinnanzi alla C.D.T. comparivano la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota e il sig. Antonio SORRENTINO, Presidente dell’ASD TRICESIMO. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale, sostenendo essere ravvisabile nei confronti della società deferita la contestata responsabilità, formulava richiesta di irrogazione a carico della stessa dell’ammenda nella misura di € 600. Il Presidente dell’ASD TRICESIMO chiedeva invece il proscioglimento del sodalizio da lui rappresentato osservando da un lato di non essere a conoscenza dei fatti addebitati all’allenatore il quale, all’epoca degli stessi, non era neppure tesserato per l’ASD TRICESIMO che pertanto non poteva avere poteri di verifica su di lui; dall’altro che il ragazzo “oggetto di interessamento” non era stato tesserato per l’ASD TRICESIMO. La motivazione: Il deferimento segue all’attività di indagine compiuta dalla Procura Federale su segnalazione del SGS FVG (a sua volta informato dalla società per la quale un ragazzo aveva in precedenza militato e per la quale ha poi continuato a giocare) in merito ad un’attività di indebito proselitismo asseritamente condotta nel luglio del 2013 dal sig. Sandro De Sabata (tesserato quale allenatore di base per l’ASD TRICESIMO con decorrenza dal 28.10.13) nei confronti di un giovane calciatore per convincerlo a trasferirsi dalla società con la quale era stato precedentemente tesserato all’ASD TRICESIMO prospettandogli la possibilità di futuri ed importanti sviluppi della sua carriera calcistica.Dagli atti del giudizio risulta che: a) il 13.07.2013, data in cui il De Sabata avrebbe contattato il giovane calciatore per proporgli il trasferimento all’ASD TRICESIMO, lo stesso era libero da vincoli posto che, come risulta dagli stessi atti, la rinnovazione del tesseramento per la società con la quale il ragazzo aveva militato nella precedente stagione, seppur richiesta l’11.07.2013 si era perfezionata soltanto il 02.09.2013 con l’avvenuta presentazione di tutta la documentazione allo scopo necessaria; b) il sig. De Sabata è stato tesserato come allenatore di base per l’ASD TRICESIMO con decorrenza 28.10.2013 ancorché la richiesta risalga al 19.06.2013; c) non risultano esservi stati ulteriori contatti tra il De Sabata ed il giovane calciatore (o i suoi genitori) dopo il 13.07.2013; d) nella stagione 2013/214 il giovane calciatore non è stato tesserato per l’ASD TRICESIMO. Sulla scorta di tali premesse in fatto è evidente che alla data del 13.07.2013 il sig. Sandro De Sabata non aveva alcun vincolo di tesseramento con l’ASD TRICESIMO rispetto alla quale egli doveva pertanto considerarsi, in tale momento, soggetto completamente estraneo.- Detto questo è ben vero che ai sensi dell’art. 4 c. 5° CGS “Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone ad esse estranee”; è altrettanto vero tuttavia che la richiamata disposizione normativa prosegue stabilendo che “La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato”.- Nel caso in esame, il fatto che si sia trattato di un episodio isolato privo di conseguenze sul piano pratico e per di più riguardante un giovane calciatore la cui posizione poteva generare un qualche equivoco (per quanto detto sopra circa la diversità tra la data di perfezionamento del rinnovo del suo tesseramento con la vecchia società rispetto a quella in cui era stata formulata la relativa richiesta), ed inoltre la circostanza che l’episodio sia avvenuto molto tempo prima del tesseramento del De Sabata come allenatore di base dell’ASD TRICESIMO, induce la CDT a ritenere che si sia trattato di una iniziativa del tutto estemporanea e personale dello stesso De Sabata ed a dubitare fortemente che di essa potesse essere a conoscenza la società deferita o che in essa quest’ultima potesse addirittura essere coinvolta.- Per le suddette considerazioni, nel dubbio, fatta applicazione anche del generalissimo principio del favor rei, va pronunciato il proscioglimento dell’ASD TRICESIMO indipendentemente dall’esito che possa aver avuto il giudizio cui risulta essere stato sottoposto il De Sabata dinnanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale FVG così decide - Ritenuto infondato il deferimento nei confronti dell’ASD TRICESIMO in ordine all’addebito alla stessa contestato dispone il non luogo a procedere nei suoi confronti. Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it