COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 138 del 12.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) MASCARIN Agostino; b) ASD AZZANESE.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 138 del 12.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) MASCARIN Agostino; b) ASD AZZANESE.
Il deferimento. Con Racc. dd 27.03.2014, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T., ai sensi dell’art. 32, c. 4 C.G.S., i seguenti soggetti: - 1) la Società ASD AZZANESE, per la violazione dell’art. 12, punto 3 del C.G.S., attenuata dalla norma di cui all’art. 13, lett. d del C.G.S.; 2) il Presidente e legale rappresentante della Società ASD AZZANESE, sig. Agostino MASCARIN, “per rispondere del rapporto di immedesimazione organica per la violazione ascritta alla propria Società ASD AZZANESE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, punto 3 del C.G.S. attenuata dall’art. 13, lett. d del C.G.S.”. Il deferimento traeva origine dalla segnalazione del G.S.T., che in relazione alla gara del Campionato di Eccellenza Azzanese – Kras Repen disputata il giorno 23.11.2013 ad Azzano Decimo (PN) ed a quanto esposto nel rapporto dell’arbitro, decideva che venissero esperiti accertamenti in merito ad una frase pronunciata da uno spettatore, che dalla tribuna avrebbe urlato all’indirizzo dei calciatori del Kras Repen la frase: “Slavi di merda, qui siamo in Italia”, seguito immediatamente dopo dall’urlo di un altro spettatore, che invece avrebbe risposto a viva voce: “Sta zitto razzista di merda”, applaudita dalla maggior parte dei presenti. Il GST sentiva l’arbitro, che confermava il contenuto del suo rapporto, chiarendo che i calciatori della squadra del Kras Repen non avevano reagito alle provocazioni espresse con la frase ingiuriosa dello spettatore.
Il Presidente del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, tenendo conto della decisione del G.S.T., pubblicata sul C.U. n. 54 del 05.12.2013 (“A seguito delle decisioni adottate nella seduta del 27.11.2013, il Giudice Sportivo Territoriale ha sentito a chiarimenti, in data 29.11.2013, l'arbitro della gara Azzanese – NK Kras Repen, valevole per il Campionato di Eccellenza e disputatasi ad Azzano Decimo (pr. PN) il
23.11.2013, in merito all'espressione comportante offesa per motivi di origine etnica rivolta da uno spettatore, dopo la fine del citato incontro, nei confronti dei calciatori del NK Kras Repen. Ciò̀ premesso, il Giudice Sportivo ha disposto che tutti gli atti relativi al citato incontro vengano inviati alla Procura Federale, ai sensi dell'art.32, punto 9, del CGS, necessitando ulteriori accertamenti relativamente al fatto in questione e per il più da praticarsi”), trasmetteva gli atti alla Procura Federale, affinché quest’ultima svolgesse gli accertamenti di propria competenza. In indagini, venivano sentiti alcuni tesserati, sia della ASD AZZANESE che della ASD NK KRAS
REPEN, ed in base agli accertamenti la Procura Federale riteneva comprovato sia l’episodio della frase a contenuto di offesa per motivi di origine etnica, sia la reazione contestuale di disapprovazione di altri spettatori.
La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 29.05.2014.
Il dibattimento. All'udienza del 29.05.2014, dinanzi alla C.D.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale.- E’ altresì comparso il sig. Agostino MASCARIN, Presidente della ASD AZZANESE.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilità degli incolpati ha aderito alla richiesta di applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 CGS formulata dal sig. Agostino MASCARIN, per sé ed in relazione alla posizione della Società da lui rappresentata, nei seguenti termini:
– Quanto al sig. Agostino MASCARIN, inibizione di 10 giorni (sanzione base 15 giorni di inibizione, ridotti a dieci)
– Quanto alla Società ASD AZZANESE, sanzione finale di euro 133 di ammenda (sanzione base euro 200, ridotti come da art. 23 C.G.S.).
La motivazione. I fatti contestati nell’atto di incolpazione appaiono comprovati.- Effettivamente, in data 23.11.2013, al termine dell’incontro ASD AZZANESE – ASD NK KRAS REPEN, conclusasi con il punteggio di 2 – 1 per la squadra di casa, una persona del pubblico urlava all’indirizzo dei calciatori della squadra ospite la frase riportata nell’atto di deferimento; è altresì comprovato che, nella stessa circostanza ed immediatamente dopo, altro spettatore, con l’altra frase riportata nell’atto di deferimento, reagiva zittendo l’autore della offesa di stampo etnico, ottenendo contestualmente l’appoggio di numerosi spettatori, che applaudivano. Il fatto in sé è pertanto assolutamente pacifico, integrando, almeno secondo la Procura Federale, la
violazione degli art. 12 comma 3 C.G.S., con l’attenuante rappresentata dalla fattiva reazione del resto del pubblico (art. 13, comma 1, lett. c). Di esso sono stati chiamati a rispondere tanto la Società, quanto il suo Presidente, quest’ultimo “per rispondere per il rapporto di immedesimazione organica per la violazione ascritta alla propria Società”. Al riguardo, la CDT osserva come il fatto, semmai, andrebbe sussunto nel paradigma dell’art. 11 C.G.S. (“Responsabilità per comportamenti discriminatori”), anziché in quello del 12 C.G.S. (“Prevenzione di fatti violenti”), atteso che la manifestazione osservata riguarda una discriminazione etnica e non certo una violenza. Su tale diversa impostazione, va deciso il presente deferimento, che si manifesta infondato per entrambe le posizioni. Quanto alla posizione del Presidente sig. Agostino MASCARIN: Del tutto privo di fondamento è l’addebito a carico della persona fisica del Presidente della Società ASD AZZANESE, posto che la responsabilità oggettiva (art. 4 C.G.S.) riguarda le Società, mentre le persone fisiche (art. 3 C.G.S.) sono chiamate a rispondere delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o colpa, salva diversa disposizione. Le disposizioni speciali in materia di comportamenti discriminatori (art. 11) sanzionano le società, la cui responsabilità concorre con quella del singoli dirigenti (art. 11, comma 4, secondo periodo), ma – evidentemente – nel caso in cui quest’ultimo sia responsabile per fatto proprio colpevole. Nella vicenda in esame, senza alcun dubbio al riguardo, il sig. Agostino MASCARIN è del tutto estraneo rispetto alla condotta osservata, con la conseguenza per cui l’istanza ai sensi dell’art. 23 C.G.S. formulata nell’interesse suo proprio andrà respinta, con contestuale proscioglimento del deferito da ogni addebito.
Quanto alla posizione della ASD AZZANESE: Del pari, l’istanza ai sensi dell’art. 23 C.G.S va respinta anche in relazione alla posizione della Società ASD AZZANESE.
Infatti, la norma applicabile al fatto denunciato (l’art. 11/3 CGS, e non l’art. 12/3 evocato dalla Procura Federale) dispone che “Le società sono responsabili R per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione.” La CDT reputa che il grido isolato di uno spettatore, prontamente zittito dal resto della tribuna, abbia una dimensione tale che la “percezione reale del fenomeno”, anziché dare contezza di una espressione di
discriminazione, si sia ritorta contro lo stesso autore, evidenziandone la stupidità.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG così decide:
1) respinge la istanza ai sensi dell’art. 23 C.G.S., formulata tanto nell’interesse della ASD AZZANESE che a titolo personale dal sig. Agostino MASCARIN;
2) riqualificato il fatto in contestazione in quello previsto e punito dall’art. 11 C.G.S., dichiara infondato il deferimento e proscioglie da ogni addebito i deferiti sig. Agostino MASCARIN e ASD AZZANESE. Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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