COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 138 del 12.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Matteo FEOLE calciatore tesserato per la società A.S.D. TRICESIMO, nonché dell’ A.S.D. TRICESIMO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 138 del 12.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Matteo FEOLE calciatore tesserato per la società A.S.D. TRICESIMO, nonché dell’ A.S.D. TRICESIMO. Con raccomandata dd. 27.01.2014, del Vice Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, venivano deferiti al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale del FVG: • il sig. Matteo FEOLE (calciatore tesserato per la società A.S.D. TRICESIMO) per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) in relazione agli artt. 22 commi 2 - 3 e 8 dello stesso C.G.S., “per aver espletato le funzioni di Assistente dell’Arbitro e, nel contempo, di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD Tricesimo nel corso della gara di Campionato Juniores Regionale Tricesimo/Flumignano ...... del 05/10/13, nonostante, risultasse squalificato a tempo determinato fino al 15/11/13”; • la società A.S.D. TRICESIMO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. quale conseguenza della violazione ascritta al proprio tesserato. Il dibattimento. A seguito di rituale convocazione, alla riunione del 29.05.2014 fissata dinnanzi alla C.D.T. comparivano la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, il sig. Matteo FEOLA, il sig. Antonio Sorrentino, Presidente dell’ASD TRICESIMO. Le conclusioni. Il sig. Matteo FEOLA ed il Presidente dell’ASD TRICESIMO nell’ammettere la responsabilità in ordine agli addebiti mossi, da ascriversi a “nostra ingenuità” hanno, con l’adesione del Sostituto Procuratore Federale, richiesto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS” nei seguenti termini: - quanto a Matteo FEOLA 4 giornate di squalifica (sanzione base 6 giornate di squalifica con la riduzione per il rito) - quanto all’ASD TRICESIMO € 333- di ammenda (sanzione base € 500 di ammenda con la riduzione per il rito). La motivazione: I fatti contestati nell’atto di incolpazione sono pacifici nella loro materialità e gli stessi deferiti ne hanno espressamente ammesso la sussistenza.- Dagli atti del giudizio non si desumono elementi o cause di giustificazione che valgano ad escludere la responsabilità degli interessati sotto il profilo soggettivo. La qualificazione dei fatti risulta corretta e la sanzione concordata tra le parti congrua al caso. P.Q.M. Visto l’art. 23 2° c. La C.D.T. – FVG così decide - Applica a Matteo FEOLE (calciatore tesserato dell’ASD TRICESIMO) la sanzione della squalifica per 4 giornate - Applica all’ASD TRICESIMO la sanzione dell’ammenda di € 333,00 (trecentotrentatre) Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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