COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 138 del 12.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del calciatore FERRAZZO Tomas, della società ASD TORRIANA, del calciatore MEMA Shaban e della società US CALCETTO MANZANO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 138 del 12.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del calciatore FERRAZZO Tomas, della società ASD TORRIANA, del calciatore MEMA Shaban e della società US CALCETTO MANZANO. Con raccomandata dd. 20.03.2014, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: - il calciatore FERRAZZO Tomas, tesserato per l'ASD TORRIANA, per la violazione dei pricipi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, CGS. “per avere provocato, durante la gara Calcetto Manzano – Torriana, disputata il 25.10.2013, il calciatore avversario Shaban MEMA, pronunciando al suo indirizzo fasi ingiuriose ed offensive”; - la società ASD TORRIANA, per rispondere, a titolo oggettivo ex art. 4, comma 2, CGS, della violazione ascritta al proprio calciatore; - il calciatore MEMA Shaban, tesserato per l'US CALCETTO MANZANO, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ex art. 1, comma 1, CGS, “per avere reagito in modo sproporzionato e violento alle provocazioni, pronunciate nei suoi confronti con frasi offensive durante la gara Calcetto Manzano – Torriana, dal calciatore avversario Tomas FERRAZZO, e colpito quest'ultimo, la prima volta, con un calcio, mentre al termine della partita le squadre si salutavano al centro del terreno di gioco, e, poco dopo, la seconda volta, nel corridoio degli spogliatoi, con un violento pugno sferrato allo stesso FERRAZZO sulla mandibola sinistra”; - la società US CALCETTO MANZANO, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del CGS conseguente a quella ascritta al suo calciatore. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della CDT notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 29.05.2014. Nessuna difesa scritta perveniva nei termini. Il dibattimento. Alla riunione 29.05.2014, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Galeota; il deferito calciatore FERRAZZO Tomas, il sig. Donato Alessandro per la società ASD TORRIANA (per delega del Presidente della stessa sig. Folladore Marco), il deferito calciatore MEMA Shaban ed il sig. Canciani Christian Maria per la società US CALCETTO MANZANO (per delega del Presidente della stessa sig.ra Holà Lucie). Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. I deferiti hanno chiesto di poter definire le rispettive sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, concordandole con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: - quanto al calciatore FERRAZZO Tomas: squalifica per due gare effettive (pena base squalifica per tre gare effettive, ridotta di 1/3 ex art. 23 CGS); - quanto alla ASD TORRIANA: ammenda di € 166,00 (pena base € 250,00 ridotta di 1/3 ex art. 23 CGS); - quanto al calciatore MEMA Shaban, squalifica per tre gare effettive (pena base squalifica per cinque gare effettive, ridotta di 1/3 ex art. 23 CGS); - quanto alla US CALCETTO MANZANO: ammenda di € 266,00 (pena base € 400,00 ridotta di 1/3 ex art. 23 CGS). La motivazione. L’istruttoria svolta dalla Procura Federale consente da un lato di ritenere provata la materialità dei fatti oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della colpa. La CDT FVG ritiene così corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione patteggiata. P.Q.M. La C.D.T. – FVG, con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti, applica: - al calciatore FERRAZZO Tomas la squalifica per due gare effettive; - alla società ASD TORRIANA l’ammenda di € 166,00 (centosessantasei/00); - al calciatore MEMA Shaban la squalifica per tre gare effettive; - alla società US CALCETTO MANZANO l'ammenda di € 266,00 (duecentosessantasei/00). Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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