COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 182 del 11/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. LINARDELLI MAURIZIO, MAZZONI MATTIA, ANDREANI GABRIELE, LUPI LORENZO, CRUCIANELLI NATAN, DOMESI ALESSANDRO, VERDECCHIA FERDINANDO, NAZZICONI FRANCESCO, CISBANI SAMUELE, RUANI EDOARDO, BIANCHI TOMMASO, DOMIZI JACOPO, ALBANESI VINCENZO, FRATICELLI SIMONE, VELLA MATTEO, BARA ALESSANDRO, SARACINO PIERMICHELE E DELLE SOCIETA’ A.S.D. POTENZA PICENA ED A.S.D. UNITED CIVITANOVA
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 182 del 11/06/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. LINARDELLI MAURIZIO, MAZZONI MATTIA, ANDREANI GABRIELE, LUPI LORENZO, CRUCIANELLI NATAN, DOMESI ALESSANDRO, VERDECCHIA FERDINANDO, NAZZICONI FRANCESCO, CISBANI SAMUELE, RUANI EDOARDO, BIANCHI TOMMASO, DOMIZI JACOPO, ALBANESI VINCENZO, FRATICELLI SIMONE, VELLA MATTEO, BARA ALESSANDRO, SARACINO PIERMICHELE E DELLE SOCIETA’ A.S.D. POTENZA PICENA ED A.S.D. UNITED CIVITANOVA
Con provvedimento del 4 marzo 2014 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere:
• LINARDELLI Maurizio, all’epoca dei fatti dirigente dell’A.S.D. Potenza Picena e, in tale veste, responsabile del Torneo federale “Friends Cup” Categoria Esordienti, svoltosi il 15 settembre 2013 presso l’impianto sportivo “F. Scarfiotti” di Potenza Picena (MC), della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva anche in relazione all’art. 10, comma 2, stesso codice per aver utilizzato nel ridetto torneo giovani calciatori non tesserati o tesserati per altre società ed aver indotto i giovani arbitri a non svolgere i prescritti controlli identificativi dei calciatori prima delle gare;
• FRATICELLI Simone, VELLA Matteo, BARA Alessandro e SARACINO Piermichele, tutti arbitri della Sezione di Macerata, della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non aver provveduto, come da regolamento, al preventivo riconoscimento dei calciatori partecipanti al Torneo, nonché alla verifica delle distinte dei calciatori e all’”appello” prima di dare inizio alle gare;
• MAZZONI Mattia, ANDREANI Gabriele, LUPI Lorenzo, CRUCIANELLI Natan, DOMESI Alessandro, VERDECCHIA Ferdinando, CISBANI Samuele, NAZZICONI Francesco e RUANI Edoardo della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva e delle norme di tesseramento di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per avere disputato le gare del Torneo “Friends Cup” nelle file dell’A.S.D. Potenza Picena senza averne titolo perché in detto periodo non risultavano tesserati per detta società;
• BIANCHI Tommaso, DOMIZI Jacopo e ALBANESI Vincenzo, calciatori dell’A.S.D. United Civitanova della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva e delle norme in materia di tesseramento, di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per avere disputato le gare del Torneo “Friends Cup” nelle file dell’A.S.D. Potenza Picena senza averne titolo perché in detto periodo non risultavano tesserati per detta società bensì per altra compagine;
• l’A.S.D. POTENZA PICENA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Cgs;
• l’A.S.D. UNITED CIVITANOVA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.
Con nota del 12 maggio 2014 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti: il rappresentante della Procura Federale e per le parti deferite: personalmente, Linardelli Maurizio, Cisbani Samuele, Ruani Edoardo, Domizi Jacopo, Albanesi Vincenzo, Fraticelli Simone, Vella Matteo, Bara Alessandro, Saracino Piermichele e l’A.S.D. United Civitanova; gli altri, Verdecchia Ferdinando, Mazzoni Mattia, Nazziconi Francesco, Bianchi Tommaso, Andreani Gabriele, Lupi Lorenzo, Crucianelli Natan, Domesi Alessandro e l’A.S.D. Potenza Picena, giusta procura speciale rilasciata al medesimo difensore presente.
All’inizio del dibattimento, la Procura Federale ed i deferiti hanno presentato proposta di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del Cgs.
La Commissione quindi ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente
ORDINANZA
“La Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche,
- rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, tutti i deferiti, alcuni personalmente, altri tramite il proprio difensore, hanno ritualmente proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 Cgs;
- considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
- visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
- visto l’art. 23, comma 2, Cgs, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
- rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate, anche in applicazione, per alcuni, dell’art. 24 del Cgs, risultano congrue;
P.Q.M.
la Commissione disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per FRATICELLI Simone, VELLA Matteo, BARA Alessandro e SARACINO Piermichele, l’ammonizione;
- per LINARDELLI Maurizio, inibizione di mesi quattro;
- per MAZZONI Mattia, ANDREANI Gabriele, LUPI Lorenzo, CRUCIANELLI Natan, DOMESI Alessandro, VERDECCHIA Ferdinando, CISBANI Samuele, NAZZICONI Francesco e RUANI Edoardo, BIANCHI Tommaso, DOMIZI Jacopo e ALBANESI Vincenzo, squalifica per una giornata di gara;
- per l’A.S.D. POTENZA PICENA, ammenda di € 1.000,00 (mille/00);
- per l’A.S.D. UNITED CIVITANOVA, ammenda di € 600,00 (seicento/00).
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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