COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 12.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. MONTE SANT ANGELO CALCIO – A.S.D. CELLAMARE 2005 del 18/5/2014 (Reclamo della società A.S.D. MONTE SANT ANGELO CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GIORDANO Gianluca di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 22/5/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 83 del 12.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
GARA: A.S.D. MONTE SANT ANGELO CALCIO – A.S.D. CELLAMARE 2005 del 18/5/2014 (Reclamo della società A.S.D. MONTE SANT ANGELO CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GIORDANO Gianluca di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 22/5/2014 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
effettuati i necessari accertamenti;
rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali per cui va riformata la squalifica inflitta dal Primo Giudice al calciatore GIORDANO Gianluca e ridotta al 31/12/2014 ravvisandosi, nella specie in esame, un comportamento gravemente antisportivo e irriguardoso nei confronti dell’arbitro e non anche violento
P.Q.M.
DELIBERA
- Ridursi la squalifica inflitta al calciatore GIORDANO Gianluca al 31/12/2014;
- Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso;
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