COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 561 del 10.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 232/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sigg. CARIOTO DAVIDE e CANZONIERI SEBASTIAN CLAUDIO (all’epoca dei fatti tesserati – calciatori della F.C.D. Raffadali);

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 561 del 10.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 232/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sigg. CARIOTO DAVIDE e CANZONIERI SEBASTIAN CLAUDIO (all’epoca dei fatti tesserati - calciatori della F.C.D. Raffadali); Con nota 3709/1074 pf12-13/MS/vdb del 23/01/2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, tra gli altri, i sopra indicati calciatori per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 16 comma 1 e 30 comma 1 dello Statuto F.I.G.C. e degli artt. 29 e 92 delle N.O.I.F.; Quanto sopra in relazione all’avvenuta pattuizione di consistenti compensi economici tra la società di appartenenza e i calciatori, successivamente venuti meno al maturarsi della inaccessibilità a posizioni di vertice di classifica, con il rifiuto dei tesserati a proseguire l’attività agonistica e con l’effetto di alterare la regolare conclusione del campionato e la formazione della sua classifica finale. All'udienza dibattimentale di rinvio, sono comparsi entrambi i calciatori. l Sig. Carioto Davide ha illustrato i motivi contingenti che avrebbero impedito di continuare l’attività agonistica, dovendo affrontare ingenti costi di trasferta, vitto e alloggio che non potevano più essere sostenuti dalla società di appartenenza, nonostante le intervenute pattuizioni. Il Sig. Canzonieri Sebastian Davide ha negato l’applicazione di accordi economici precisando di non aver giocato alcuna partita con il Raffadali poiché gravemente infortunato. Entrambi i tesserati, prima della chiusura del dibattimento, hanno quindi chiesto di potere definire il procedimento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; Rilevato che prima della chiusura del dibattimento i tesserati sigg. CARIOTO DAVIDE e CANZONIERI SEBASTIAN CLAUDIO hanno singolarmente depositato istanze di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuate per ciascuno di essi nella squalifica per mesi due e venti giorni a decorrere dal 1° luglio 2014 (pena base mesi sei di squalifica); Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S. e ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica ai sopra indicati istanti la sanzione della squalifica per mesi due e giorni venti ciascuno con decorrenza dal 1° luglio 2014. Dichiara la chiusura del procedimento. Le sanzioni adottate, se non diversamente disposto, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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