COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 561 del 10.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.314/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: – Sig. LO COCO ANDREA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 561 del 10.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.314/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: - Sig. LO COCO ANDREA La Procura Federale con nota 6047/546 pf 13 14/MS/vdb del 18/4/2014, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale la parte indicata in epigrafe, chiamata a rispondere della violazione di cui all’art. 7 comma 1,2 e 5 C.G.S. per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara di Coppa Sicilia A.S.D. Borgata Terrenove – S.S.D. Bagheria Calcio del 05/02/2014, con l’aggravante di cui all’art. 7 comma 6 C.G.S. per aver effettivamente alterato lo svolgimento e il risultato della gara. Nella sostanza alcuni tesserati della S.S.D. Bagheria Calcio dichiaravano a mezzo di organi di stampa la volontarietà della segnatura delle 8 autoreti, motivandola con il fatto che nella precedente gara di Coppa Sicilia Partinicaudace/A.S.D. Borgata Terrenove, valevole per lo stesso girone eliminatorio e terminata con il risultato di 7-0 per il Partinicaudace, la società ospite avrebbe favorito la vittoria degli avversari schierando la squadra juniores (ciò tra l’altro nell’ambito di un presunto accordo tra le due società che prevedeva da un lato un aiuto del Borgata Terrenove per favorire la qualificazione in Coppa Sicilia del Partinicaudace e dall’altro la vittoria del Borgata Terrenove in campionato contro il Partinicaudace stesso). Atteso ciò, i tesserati della S.S.D. Bagheria Calcio si aspettavano che il Borgata Terrenove schierasse nuovamente la formazione juniores nella successiva gara di coppa del 05/02/2014. Una volta realizzato che così non sarebbe stato, hanno maturato un forte risentimento che nei minuti finali della gara è sfociato nella volontà di alterare il risultato. Infatti al 39° della ripresa sul risultato di 6 reti a 3 in favore del Borgata Terrenove, essendo ormai impossibile raggiungere la qualificazione, i calciatori della S.S.D. Bagheria Calcio hanno iniziato a realizzare, nel breve arco di tempo di 6 minuti (dal 40° al 46° del secondo tempo), 8 autoreti necessarie a migliorare la differenza reti del Borgata Terrenove, consentendogli così la qualificazione al turno successivo di Coppa Sicilia ed evitando il concretizzarsi del presunto accordo illecito tra Borgata Terrenove e Partinicaudace. All’udienza del 10/06/2014 è comparso il deferito il quale ha dichiarato di essere stato coinvolto nei fatti per cui al deferimento, in quanto non ha avuto la forza di volontà di resistere alle pressioni esercitate dal suo capitano, sig. La Corte Vincenzo, calciatore di grande esperienza e forte personalità, lasciandosi coinvolgere nel disegno portato avanti da quest’ultimo, realizzando anche una autorete, cosa di cui oggi si pente e chiede clemenza. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità del deferito e per l’effetto ha chiesto applicarsi la sanzione di anni quattro di squalifica. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti del deferimento, rileva che la gara di Coppa Sicilia Borgata Terrenove/Bagheria del 05/02/2014 costituiva il terzo ed ultimo incontro del triangolare n. 9 della seconda fase della competizione (cfr. C.U. C.R. Sicilia n. 233 del 10/12/2013) e che dalla situazione di classifica prima dello svolgimento della gara in questione il Borgata Terrenove si sarebbe qualificato al turno successivo soltanto vincendo con almeno 11 reti di scarto; risultato oggettivamente difficile da realizzare ma alla fine concretizzatosi per effetto delle 8 autoreti segnate dalla S.S.D. Bagheria Calcio nei minuti finali dell’incontro. La motivazione che ha spinto i calciatori della S.S.D. Bagheria Calcio ad alterare il risultato della gara a ben guardare costituisce una negazione assoluta di qualsivoglia principio sportivo. Pretendere di far giustizia dei propri pretesi diritti violando le stesse norme preposte a farlo, costituisce un gravissimo attentato al sistema preordinato di regole poste a disciplinare lo svolgimento delle gare In tal senso particolarmente probanti risultano le dichiarazioni rese dall’arbitro della gara (soggetto assolutamente terzo rispetto alle due squadre), il quale in sede di interrogatorio testualmente affermava: “…la partita è radicalmente cambiata al 38° minuto della ripresa, quando il Borgata Terrenove ha siglato il gol del 5-3 in occasione di un contropiede…Subito dopo il goal, il Borgata Terrenove ha avuto un’altra facile occasione da gol, sfruttando un altro facile contropiede non contrastato affatto dai difensori del Bagheria tanto da segnare il gol del 6-3…Da quel momento è apparsa chiara la volontà dei giocatori del Bagheria di favorire platealmente la squadra del Borgata Terrenove….a quel punto i giocatori del Bagheria hanno effettivamente cominciato a siglare una serie di autogol in rapida successione…” Il valore probante di quanto dichiarato dall’arbitro assume maggiore valenza in considerazione del fatto che nessuna smentita è contenuta nelle dichiarazioni rese da tutti i tesserati ascoltati dalla Procura Federale e confermato dallo stesso deferito in questa sede. Questa Commissione ritiene pertanto che il risultato conseguito sul campo non può assolutamente considerarsi frutto del leale scontro agonistico. L’ipotesi di illecito sportivo “aggravato”, così come disciplinato dall’art. 7 comma 1 e 6 C.G.S., risulta pienamente configurato in considerazione del fatto che l’alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, oltreché voluti, si sono poi in concreto verificati. Dalle stesse dichiarazioni dell’arbitro emerge che la volontà di commettere l’illecito era tra l’altro maturata giàall’inizio del secondo tempo in virtù di quando riferito allo stesso da un calciatore della S.S.D. Bagheria Calcio (verosimilmente La Vardera Giuseppe). In proposito l’arbitro dichiarava: “all’inizio del secondo tempo le squadre si sono schierate in campo e il giocatore del Bagheria che doveva dare il calcio d’inizio – ritengo fosse il numero 9 ma non ne sono sicuro – mi avvertì di non stupirmi se nei minuti finali della partita si fossero verificati diversi autogol. Io gli risposi di pensare a giocare”. La conoscenza e percezione dell’illecito era dell’intera squadra della S.S.D. Bagheria Calcio, ma tuttavia per poter individuare con precisione i soggetti responsabili non si può prescindere dal richiamare l’istituto del concorso di persone, opportunamente modulato in considerazione della specialità dell’ordinamento sportivo. Nel caso di specie, la configurabilità della condotta illecita presuppone un concorso materiale, ovvero anche solo morale, nei singoli comportamenti dei tesserati oltreché causalmente legati al verificarsi dell’evento. Ne consegue che i soggetti che non hanno realizzato alcuna condotta attiva o non hanno aderito all’evento non possono ritenersi responsabili (cfr. C.U. n. 246/CGF del 4.3.14). E’ pertanto assolutamente corretto individuare tra gli autori dell’illecito il soggetto oggi deferito innanzi a questa Commissione, stante la raggiunta prova del suo fattivo comportamento in concorso nella realizzazione dell’evento. In particolare, per il sig. Lo Coco Andrea vi è la piena prova della sua partecipazione all’illecito risultante dalle sue stesse dichiarazioni confessorie rese non solo dinanzi all’Organo Inquirente, ma reiterate anche in data odierna dinanzi a questa Commissione, con cui ha ammesso di avere concorso alla realizzazione di una delle autoreti. Ragione per cui lo stesso deve soggiacere alla relativa sanzione che va determinata come da dispositivo, tenuto conto del pentimento dallo stesso mostrato in sede di comparizione. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale squalifica il sig. Lo Coco Andrea sino al 13 novembre 2017. La presente delibera va notificata alla parte deferita, alla Procura Federale e al Presidente Federale, e la sanzione adottata sarà esecutiva a decorrere dalla data di comunicazione della stessa alla parte, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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