COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 561 del 10.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.315/B: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. RAO SALVATORE, Presidente dell’ACD Ciminna 2) La Società ACD Ciminna
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 561 del 10.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.315/B:
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig. RAO SALVATORE, Presidente dell’ACD Ciminna
2) La Società ACD Ciminna
La Procura Federale, con nota 6105/819 pf13-14 GT/dl del 23 aprile 2014 notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere:
a) Il sig. Rao Salvatore della violazione dell’art.5, commi 1,4,5 e 6 lett. b), c), d) del C.G.S. per avere posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva, in particolare per avere utilizzato, nella mail sopra indicata ed indirizzata alla Commissione Disciplinare Territoriale della Sicilia, espressioni e frasi di tenore e contenuto lesivo della reputazione di persone appartenenti alla organizzazione della F.I.G.C. ed in particolare, della componente della giustizia sportiva operante in seno alla Federazione, oltre che lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso;
b) La Società A.C.D. Ciminna, ai sensi dell’art. 4 comma 1 e comma 2 del C.G.S, a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascritta al suo Presidente come sopra indicata. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive. Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Giulia Saitta la quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto ad esse rispettivamente addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Rao Salvatore l’inibizione per mesi sette; all’A.C.D. Ciminna, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 800,00. Ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto. In particolare si evidenzia che dalla documentazione prodotta in atti risulta provato che:
a) il sig. Rao Salvatore, Presidente dell’A.C.D. Ciminna ebbe ad inviare a questa Commissione Disciplinare Territoriale, in data 20 marzo 2014, una e-mail dal chiaro contenuto offensivo volendo così dimostrare un presunto dissenso ad una decisione di rigetto assunta relativamente ad un reclamo presentato dalla medesima società;
b) alla declaratoria di colpevolezza in capo al tesserato consegue la responsabilità diretta della società di appartenenza che soggiace alle rispettive sanzioni come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale infligge:
a) al sig. Rao Salvatore, Presidente all’epoca dei fatti dell’A.C.D. Ciminna ai sensi dell’art 19 comma 1 lett. h) C.G.S., l’inibizione per mesi sei;
b) All’A.C.D. Ciminna, ai sensi dell’art.18 comma 1 lett. b) C.G.S., l’ammenda di € 500,00
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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