COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 561 del 10.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 316/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MOCERI GASPARE (A.S.D. A.C. BELICE 2013)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 561 del 10.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 316/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
MOCERI GASPARE (A.S.D. A.C. BELICE 2013)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 6100/592 pf 13-14 AA/ac del 23/04/2014, il calciatore sig. Gaspare Moceri, per la violazione dell’art. 40 comma 4 N.O.I.F. e degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., perché in data 09/10/2013 ha sottoscritto contemporaneamente un tesseramento in favore della A.S.D. A.C. Belice ed un altro in favore della A.S.D. Campobello (ritenuto poi invalido solo perché spedito successivamente). Il tesserato, convocato all’udienza dibattimentale, è comparso, ed ha richiesto di essere ammesso a patteggiamento ex art. 23 C.G.S.
Ordinanza:
La Commissione Disciplinare Territoriale;
Rilevato che prima della chiusura del dibattimento Il tesserato signor Moceri Gaspare ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 C.G.S. individuata nella squalifica per mesi quattro (pena base mesi sei di squalifica); Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica al signor Moceri Gaspare la sanzione della squalifica per mesi quattro Dichiara la chiusura del procedimento. Le sanzioni adottate, se non diversamente disposto, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica al signor Moceri Gaspare la sanzione della squalifica per mesi quattro Dichiara la chiusura del procedimento. Le sanzioni adottate, se non diversamente disposto, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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