COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 561 del 10.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 248/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Zafferia (931524) Sig.ra Comandé Grazia (Presidente all’epoca dei fatti) N°25 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 561 del 10.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 248/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Zafferia (931524) Sig.ra Comandé Grazia (Presidente all’epoca dei fatti) N°25 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 31/01/2014 prot. 11.818 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno inviato memorie difensive allegando regolari certificazioni mediche attestanti l’idoneità sportiva di 21 tra i calciatori deferiti nulla producendo a difesa dei calciatori Caruso Gabriele, Guarnera Pietro, Musolino Danilo, Scopelliti Gabriele. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori prima evidenziati. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non procedere nei confronti dei Calciatori Allone Luigi, Boni Roberto, Candela Filippo, Cannata Pietro, Corrieri Lorenzo, Costanzo Dario, Costanzo Davide, Curro Francesco, De Luca Alessandro, Duca Massimiliano, Fiore Alberto, Giamporcaro Santi, Grioli Luigi, Interdonado Girolamo Domenico, Irrera Giuseppe, Magazzu Francesco, Muscolino Carmelo, Pernicone Samuele, Scucchia Andrea, Vaccaro Angelo, Voccio Luigi, (tesserati per la detta società all'epoca dei fatti), e applica: l’ammenda di € 200,00 a carico della Società ASD Zafferia (931524); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig.ra Comandé Grazia; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Caruso Gabriele, Guarnera Pietro, Musolino Danilo, Scopelliti Gabriele, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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