COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 12.06. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 120. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ARZANO CITY F.C. – GARA ARZANO CITY F.C. / RINASCITA AMINEI DEL 16.03.2014 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 109 del 12.06. 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
120. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ARZANO CITY F.C. – GARA ARZANO CITY F.C. / RINASCITA AMINEI DEL 16.03.2014 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; preso atto dell’assenza, nonostante la sua rituale convocazione, della società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimento, nella riunione del 12.05.2014, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; preso atto delle memorie difensive trasmesse, a mezzo fax, dalla società Rinascita Aminei; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 84 del 28.03.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della società Arzano City, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di euro 150,00. Con ricorso trasmesso nei termini temporali prescritti, la società Arzano City F.C. ha proposto appello avverso la citata decisione. La tesi difensiva della società reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Invero, le doglianze, esaminate nella totalità delle argomentazioni esposte, sono state valutate in base agli atti di gara ed all’audizione dell’arbitro il quale, presso questa C.D.T., ha confermato il rapporto ufficiale di gara ed il suo supplemento, dichiarando, inoltre, di non essere riuscito ad ammonire il n. 3 della società Arzano City, sig. Luciano Francesco, essendo stato fisicamente impedito da un altro calciatore della medesima società, che gli aveva trattenuto il braccio. L’arbitro ha ulteriormente precisato che, dell’episodio dell’omessa registrazione sul taccuino dell’ammonizione del calciatore Luciano Francesco, si era successivamente dimenticato, per cui, all’atto della seconda ammonizione a suo carico, non l’aveva espulso. Inoltre, il direttore di gara ha dichiarato che, all’ennesimo episodio di contestazione (la quale, in base agli atti in possesso di questa Commissione, si è perpetrata, da parte dei tesserati della suddetta società, in modo palese e travalicando il limite della correttezza), non ha ritenuto che vi fossero più le condizioni per proseguire regolarmente la gara. Infine, l’arbitro ha precisato che, al 10’ del secondo tempo, nella concitazione, non si è preoccupato dell’individuazione dei calciatori che l’avevano accerchiato e di non aver chiesto la collaborazione del capitano della medesima società, in quanto quest’ultimo aveva assunto atteggiamento intimidatorio nei riguardi del direttore di gara, nello spogliatoio, nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo. V’è da rilevare, altresì, che, ai fini della completezza d’istruttoria, è stata sentita anche la società Rinascita Aminei, che aveva presentato regolare richiesta di audizione. Il rappresentante di quest’ultima società ha confermato in toto le dichiarazioni arbitrali rese nel referto, nel supplemento ed in audizione. Questa C.D.T., da un’attenta valutazione dei fatti, così come riportati dall’arbitro nei documenti precitati, i quali rappresentano per la giustizia sportiva fonte di prova piena e privilegiata, rileva che non vi sono fondati dubbi sul clima intimidatorio dei calciatori della società reclamante e dei sostenitori che hanno impedito, sin dall’inizio della gara e fino al 10’ del secondo tempo, lo svolgimento regolare delle funzioni arbitrali. V’è da dire, infine, che l’arbitro non poteva avere il pieno controllo della situazione venutasi a creare sia sul terreno di giuoco, sia intorno al recinto del campo, dal quale provenivano insulti, sputi e minacce, incompatibili con la prosecuzione della gara, anche in ragione dell’assenza delle forze
dell’ordine, che sopraggiungevano soltanto al 25’ del secondo tempo. Pertanto, alla luce di tali argomentazioni, questa C.D.T., anche in conformità al principio di corrispondenza tra i provvedimenti disciplinari e l’effettiva gravità dei fatti commessi, ritiene la sanzione disciplinare inflitta alla reclamante, dal Giudice di prime cure, sia adeguatamente equa e proporzionata. P.Q.M. DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Arzano City F.C.; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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