COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 12.06. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 123. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COLLIANO FUTURA – GARA COLLIANO FUTURA /TUSCIANO DEL 4.12.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 12.06. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 123. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COLLIANO FUTURA – GARA COLLIANO FUTURA /TUSCIANO DEL 4.12.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, n. 28 del 30.01.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha accolto il reclamo della società Tusciano, presentato per la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Fasano Francesco, Cavallo Matteo, Fasano Gerardo, Bogdaneanu Rolbert Gabriel, Falcone Pasquale ed Uva Dario. Con ricorso trasmesso, nei termini temporali prescritti, la società Colliano Futura ha proposto appello avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può trovare accoglimento. Invero, la società reclamante afferma di non aver ricevuto la prescritta copia di reclamo. La raccomandata, in effetti, è stata regolarmente accettata dall’ufficio postale in data 10.12.2013 e ritirata dal destinatario in data 12.02.2014. Per quanto attiene, poi, alla presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei nominati calciatori, dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, è emerso che tutti i calciatori sono stati tesserati, a favore della società Colliano Futura, dal 4.12.2013, ovvero nella stessa data della gara in esame . Di conseguenza, la partecipazione alla gara dei calciatori è da considerare irregolare agli effetti del tesseramento, atteso che, per giurisprudenza prevalente, si ritiene che, mentre la decorrenza “storica” del tesseramento sia quella del deposito della formalizzazione del tesseramento medesimo, l’efficacia decorra dal giorno immediatamente successivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Colliano Futura; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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