CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 16 del 05/06/2014 – Greta Cicolari/Federazione Italiana Pallavolo

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 16 del 05/06/2014 – Greta Cicolari/Federazione Italiana Pallavolo L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Franco Frattini, Presidente e Relatore dott. Dante D’Alessio, prof. Massimo Zaccheo prof.ssa Virginia Zambrano prof. Attilio Zimatore, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 11 del 2014, presentato, in data del 28 marzo 2014, da parte della Sig.a Greta Cicolari, rappresentata e difesa dall’Avvocato Michele Pontecorvo; CONTRO la FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giancarlo Guarino; per l’annullamento, previa abbreviazione dei termini ex art. 12 Codice Alta Corte, della sentenza pronunciata dalla Corte Federale FIPAV in data 20 febbraio 2014; avente ad oggetto la sanzione della sospensione da ogni attività federale per sei mesi, per violazione degli artt. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT e art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, avendo l’atleta tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà e correttezza, nonché di ogni altro atto coordinato o connesso; Visti il ricorso e gli allegati; Vista la memoria di costituzione e risposta per FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo; Visto il provvedimento del Procuratore Federale Reg.n. 08/2013-14 del 22 ottobre 2013 di deferimento alla Commissione Giudicante Nazionale ex art. 72, lett. c), Reg. Giur.; Vista la decisione della Commissione Giudicante Nazionale del 14 novembre 2013; Vista la decisione della Corte di Appello Federale del 07 gennaio 2014; Vista la decisione della Corte Federale n. 2 del 20 febbraio 2014 – pronunciata su ricorso avverso il provvedimento della Commissione Appello Federale; Uditi, all’udienza pubblica del 05 maggio 2014, l’Avv. M. Pontecorvo per la ricorrente Sig.a Greta Cicolari e, per la resistente FIPAV, l’Avv. G. Guarino; Visti tutti gli atti e i documenti di causa; Udito il relatore, Prof. Virginia Zambrano RITENUTO IN FATTO A. - Con ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 11 del 2014, presentato in data del 28 marzo 2014, contro la FIPAV, la Sig.a Greta Cicolari chiedeva l’annullamento, previa abbreviazione dei termini ex art. 12 Codice Alta Corte, della sentenza pronunciata dalla Corte Federale FIPAV in data 20 febbraio 2014 avente ad oggetto la sanzione della sospensione da ogni attività federale per sei mesi, per violazione degli artt. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT e art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, in considerazione della condotta tenuta dalla stessa e contraria ai principi di lealtà e correttezza, nonché di ogni altro atto coordinato o connesso. La ricorrente, con provvedimento Reg. n. 08/2013-14 era stata deferita dalla Procura Federale alla Commissione Giudicante Nazionale per condotta contraria ai principi informatori di lealtà e correttezza, avendo aggredito verbalmente e in luogo aperto al pubblico, il tesserato Sig. Viserta Fernando, nonché per aver veicolato tramite il social network Twitter, frasi allusivamente offensive e denigratorie nei confronti del Sig. Lissandro Dias Carvalho, D.T. Squadre Nazionali Femminili Beach Volley. Con decisione del 20 febbraio 2014, n. 2, la Corte Federale, sulla censura limitata all’unico motivo della mancata osservanza da parte della Corte di Appello Federale, del principio dell’onere della prova e del beneficio del dubbio, riteneva doversi pronunciare nel senso di respingere il ricorso, per essere l’intero provvedimento esente da vizi logico-giuridici anche in motivazione. Avverso tale decisione, la ricorrente proponeva ricorso alla Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il CONI, deducendo il seguente motivo: 1. – Erronea valutazione delle prove e condanna meramente indiziaria; inosservanza dei fondamentali principi in tema di onere della prova e favor rei. Punctum dolens dell’intera vicenda sarebbe rappresentato, per la ricorrente, dal non corretto procedimento di acquisizione e valutazione delle prove, in spregio ai principi generali dell’ordinamento. Siffatto “modus procedendi” avrebbe viziato sia la decisione della Corte Federale FIPAV, sia le decisioni della Corte di Appello Federale nonché della Commissione Giudicante Nazionale. Ed, in vero, la ricorrente sostiene non essersi annessa adeguata attenzione al fatto che l’irrogazione di una sanzione afflittiva di particolare gravità – quale la sospensione dall’attività sportiva per sei mesi – necessiti l’adozione di un metro di giudizio particolarmente stringente, nonché una rigorosa applicazione delle regole in tema di ripartizione dell’onere della prova. Si osserva che l’autonomia dell’ordinamento sportivo non coinvolge i principi generali dell’ordinamento; principi i quali ispirano la giurisdizione sportiva, deducendosi una sostanziale assimilabilità “tra il procedimento penale ordinario e la giurisdizione amministrativa”. In tal senso, si contestava che la Corte di Appello Federale avesse travisato tale principio, diversamente opinando a favore dell’ampia libertà del processo sportivo sul piano della valutazione delle prove. Il rigetto del ricorso della Sig.a Cicolari si sarebbe fondato su valutazioni assolutamente indiziarie, legate alla considerazione che il “denunziante (…) nel denunciare il fatto si sarebbe esposto alle relative conseguenze del mendacio”, nonché sulla scelta difensiva particolare della Sig.a Cicolari, quale quella di non indicare l’atleta Costantini come “teste a discarico della stessa incolpata”. Si eccepiva la contraddittorietà della motivazione su cui la Corte Federale aveva fondato il proprio convincimento, per aver sottolineato l’omessa convocazione del teste che “avrebbe potuto scagionare la ricorrente”. Si rimproverava alla Procura di non aver proceduto essa, ex officio, alla verifica dell’attendibilità dell’episodio denunciato dal Viserta. Si osservava, ancora, come la decisione della Corte fosse perciò viziata processualmente, traducendosi in un’inversione radicale dell’onere della prova. Si ribadiva la erroneità motivazionale della decisione della Corte Federale anche perché, non risultando adeguatamente provati i fatti, il collegamento (mutatis mutandis) fra procedimento penale e giustizia sportiva, avrebbe più adeguatamente dovuto condurre all’applicazione del principio in dubio pro reo, dovendosi dichiarare la non colpevolezza della Sig.a Cicolari in considerazione dell’incertezza nella ricostruzione dei fatti che avevano determinato l’addebito disciplinare. Censura, questa, che veniva mossa altresì nei confronti del capo B) dell’incolpazione, per aver la Sig.a Cicolari veicolato – tramite Twitter – frasi offensive in danno del D.T. Squadre Nazionali Femminili Beach Volley. Laddove si sarebbe presuntivamente dedotto da messaggi personali, una carica di offensività, nella pratica inesistente, trattandosi di messaggi non rivolti al D.T. Sig. Carvalho. B - Si è costituita in giudizio la FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo, in data 28 marzo 2014 con memoria difensiva anch’essa volta a chiarire, in fatto e in diritto, la vicenda. In punto di diritto, in rapporto ai provvedimenti impugnati, si poneva in rilievo: 1. l’inammissibilità del ricorso per aver il Consiglio nazionale del Coni approvato i “Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive” (art. 15.2.3, come recepito dallo Statuto FIPAV, artt. 61 e 63) delineando così un doppio grado alternativo (endo ovvero esofederale) di giustizia, con lo scopo di garantire, per un verso, celerità e certezza dei procedimenti, per l’altro, riduzione del numero dei gradi di giustizia (gradi variabili da ordinamento a ordinamento); 2. in via pregiudiziale subordinata, l’incompetenza dell’Alta Corte, ex art. 12 bis Statuto Coni e conseguente competenza del TNAS; 3. in via ulteriormente gradata, l’inammissibilità del ricorso per carenza di rilevanza della questione; 4. nel merito, l’infondatezza delle ragioni, in fatto e diritto, su cui poggia il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso debba considerarsi inammissibile, in considerazione della natura disponibile dei diritti oggetto della controversia. L’esatta individuazione delle ragioni a fondamento del ricorso incidono in modo fondamentale sulla soluzione da adottare nella controversia de qua. La ricorrente Greta Cicolari è stata sanzionata dalla CGN con la sospensione da ogni attività federale per sei mesi (C.U. n. 17 del 14.11.2013), per violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all’art. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. e 2 Codice Comportamento sportivo CONI. La decisione è stata reiterata dalla Corte di Appello Federale (C.U. n. 9 del 7 gennaio 2014), nonché dalla Corte Federale FIPAV, cui l’atleta aveva fatto ricorso precisando che la CAF si sarebbe pronunciata sia in violazione del principio generale in tema di ripartizione dell’onere della prova sia in violazione del principio in dubio pro reo. Su queste basi, l’atleta Greta Cicolari ha ritenuto di interporre ricorso all’Alta Corte, ritenendo violati principi fondamentali di giustizia, applicabili anche a quella sportiva. 2. Preliminarmente si deve osservare come, ai fini della risoluzione della controversia, l’indagine in ordine alla competenza sia assolutamente dirimente e precluda l’esame nel merito della vicenda. Come noto l’accesso all’Alta Corte è subordinato alla sussistenza di taluni presupposti – oltre ovviamente all’esaurimento dei rimedi o ricorsi previsti dal sistema di giustizia interno alle federazioni di appartenenza – ben delineati all’art. 1, comma 2 e 3, Codice Alta Corte. La competenza a conoscere del ricorso sussiste, infatti, allorché la fattispecie – in punto di fatto e di diritto – risulti meritevole di una decisione, il che si verifica in presenza di un suo particolare rilievo; rilievo le cui coordinate sono fissate – a pena di inammissibilità – ex art. 1, comma 3, Codice Alta Corte. È pacifico, peraltro, che la competenza dell’Alta Corte (art. 1 Codice Alta Corte) si definisca in rapporto a controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali non sia prevista la competenza del Tribunale nazionale arbitrale (art. 12 bis e ter Statuto CONI; art. 1 Codice Alta Corte; art. 1, 2, 3 e 5 Codice TNAS). Si tratta, in altri termini, di vera e propria competenza alternativa a quella del Tribunale nazionale di arbitrato (art. 12 ter Statuto CONI, art. 3, comma 2, Codice TNAS). (In)Disponibilità e rilevanza congiuntamente, ovvero alternativamente considerati tracciano così i confini di una competenza dell’Alta Corte che si determina in rapporto alla natura dei diritti/interessi controversi nonché al parametro della significativa rilevanza della questione. Vero è che l’indisponibilità opera come condizione necessaria, ma non ancora sufficiente a garantire l’ammissibilità del ricorso, di cui l’Alta Corte deve anche accertare la rilevanza (per poterne quindi conoscere). Del pari indubbio che la rilevanza attribuita dall’ordinamento al profilo della disponibilità/indisponibilità è da ritenersi, per più versi, “tranchant”, come chiaramente si ricava dalla previsione di cui all’art. 12 bis, comma 1, Statuto Alta Corte che, non a caso, eleva l’indisponibilità a fattore condizionante la successiva cognizione della controversia. L’Alta Corte, in tal senso, ha più volte ribadito la centralità della verifica della natura indisponibile o meno del diritto, ritendo che essa sia “preliminare condizione di ammissibilità riguardante l’oggetto della controversia, e che solo dopo l’accertamento di questa si può passare all’esame dell’ulteriore requisito della rilevanza” (ex plurimis decis. n. 2/10). In assenza di un criterio legislativo, la giurisprudenza di codesto Collegio è univoca nel ricondurre l’indisponibilità all’alveo dei diritti della personalità, delle posizioni di status familiae, (decisioni riguardanti la questione dell’unità familiare, lavoro, tutela di atleti minorenni), ovvero in relazione a posizioni concernenti la gestione di una federazione sportiva, l’iscrizione ai campionati, etc. Laddove è palese come l’indisponibilità di cui si discorre si leghi strettamente alla irrinunciabilità del diritto. Nella specie è evidente che i diritti sottesi al ricorso de quo non rientrino nel catalogo dei diritti indisponibili per una serie di ragioni evidenti, tra cui un ruolo non secondario gioca, per un verso, la tipologia dei diritti azionati e, per l’altro, l’esperimento di tutti i gradi di giudizio. Ne discende, pertanto, limpidamente l’incompetenza dell’Alta Corte a conoscere del ricorso. Conclusione la quale preclude l’accesso a qualsiasi ulteriore argomentazione nel merito. Dal canto suo, proprio l’art. 12 bis Statuto Coni e le norme del Codice dell’Alta Corte consentono a questa di negare la propria cognizione allorchè la concreta vicenda – in fatto e diritto – non rivesta interesse ai fini dell’esercizio delle sue funzioni. Il ricorso come già specificato è, dunque, inammissibile. P.Q.M. l’Alta Corte di Giustizia Sportiva Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2014, presentato, in data 31 marzo 2014, da parte dell’atleta Greta Cicolari contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per l’annullamento della decisione della Corte Federale FIPAV, di cui al C.U. n. 20 del 20 febbraio 2014, che ha confermato la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi sei a carico della ricorrente, e per la valutazione del procedimento di acquisizione e di valutazione delle prove poste alla base della decisione federale. Dichiara inammissibile il ricorso, trattandosi di diritti disponibili. Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 5 maggio 2014. Il Presidente Il Relatore F.to Franco Frattini F.to Virginia Zambrano Depositato in Roma in data 5 giugno 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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