CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 giugno 2014 promosso da: A.C. Siena SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 giugno 2014 promosso da: A.C. Siena SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv.Guido Cecinelli – Presidente Avv.Marcello de Luca Tamajo – Arbitro Avv.Aurelio Vessichelli - Arbitro nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri ("Codice"), nel procedimento Prot. 0501 del 30.4.2014 – 785, promosso da: A.C. SIENA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I.: 00521210526 – c.f.: 80007280524), con sede in Siena, Via della Sapienza n.29 rappresentata e difesa dall’Avv.Paolo Rodella ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via G. Ferrari n.4 - parte istante – Contro F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, (P.IVA 01357871001-cod.fisc.: 05114040586), in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Dott.Giancarlo Abete, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n.14, , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimi in Roma, Via Panama n.58 - convenuta - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con istanza ex art.9 e segg. del Codice del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport depositata il 30.4.2014, la A.C. Siena s.p.a. instaurava il procedimento arbitrale impugnando la decisione della Corte di Giustizia Federale presso la F.I.G.C., resa il 2.4.2014 con C.U. n.252/CGF (2013/2014) con al quale veniva respinto il ricorso dell’istante e veniva confermata la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. in data 9.1.2014 di cui al C.U. n.45/CDN, relativa all’irrogazione della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato nazionale di Serie “B” in corso. La violazione contestata era quella dell’art.10 comma 3 del C.G.S., in relazione al titolo 1), par.III, punto 1 del C.U. n.167/A del 7.5.2013 e dell’art.85 lett.B, par.VII delle NOIF, in relazione all’art.10 comma 3 del C.G.S. I motivi per il quali venivano irrogati due punti di penalizzazione, erano: a) “per non avere provveduto al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale (16.9.2013)” – UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE; b) “per non avere documentato agli Organi Federali competenti, l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale(16.10.2013)” – UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE. La vicenda trae origine da due distinti deferimenti della Procura Federale presso la F.I.G.C.: il primo del 21.11.2013 per la violazione dell’art.10 comma 3 del C.G.S., in relazione al Titolo I°, par.III°, punto 1 del C.U. n.167/A del 7.5.2013, e il secondo del 12.12.2013 per la violazione del combinato disposto di cui agli artt.85 lett.B, par.VII° delle NOIF, e 10 comma 3 del C.G.S. La Corte di Giustizia Federale motivava la propria decisione sulla circostanza che non si trattava della stessa violazione contestata due volte, poiché nel primo caso si faceva riferimento al mancato versamento di trattenute e contributi, mentre nel secondo caso si faceva riferimento alla mancata comunicazione agli organi deputati al controllo degli avvenuti adempimenti, aventi diverse scadenze (16.9.2013 e 16.10.2013). I Giudici di Seconde Cure, non ritenevano applicabile alla fattispecie l’istituto della continuazione invocato dalla difesa della A.C. Siena s.p.a., istituto proprio del diritto penale, non estensibile al procedimento di natura disciplinare. Ancora i Secondi Giudici rigettavano la doglianza relativa all’eccepito difetto di motivazione della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. * * * * * Con l’istanza proposta avanti il T.N.A.S. presso il Coni, la parte istante riproponeva le stesse doglianze espresse nei giudizi endofederali, relative al difetto di motivazione della decisione gravata ed alla doglianza che i fatti di cui all’odierno giudizio si pongono in “rapporto di continuazione” con altri già precedentemente contestati, e oggetto di autonomi procedimenti disciplinari, trattandosi delle medesime infrazioni regolamentari aventi stessa natura, stessa genesi e stretta prossimità temporale, con fattispecie la cui causa unica (vicenda legale all’Istituto Monte dei Paschi di Siena) ha prodotto un unico effetto; la parte istante eccepiva che l’intera vicenda doveva essere valutata e sanzionata con l’applicazione del c.d. “CUMULO FORMALE” e non del “CUMULO MATERIALE”. La A.C. Siena s.p.a., contestualmente alla proposizione dell’istanza, nominava proprio arbitro l’Avv.Marcello de Luca Tamajo il quale, in data 21.5.2014 accettava l’incarico. Si costituiva in giudizio la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio con memoria ex art.12 CODICE TNAS del 16.5.2014 contestando la domanda e chiedendo il rigetto dell’istanza. La F.I.G.C. eccepiva che l’istituto della “continuazione” non era applicabile alla fattispecie, anche per la natura amministrativa delle inadempienze produttive della responsabilità disciplinare de qua e per le finalità della normativa contemplata; ancora la difesa della F.I.G.C. eccepiva che gli inadempimenti sono distinti, così come distinte sono le previsioni rimaste inosservate, con la conseguente inapplicabilità del c.d. CUMULO FORMALE. La difesa della F.I.G.C. rilevava, altresì, l’infondatezza dell’invocato vizio di motivazione delle decisioni impugnate, essendo stati trattati sinteticamente tutti i punti della controversia, e, pertanto, ribadiva la legittimità dell’irrogazione di due punti di penalizzazione. La F.I.G.C. nominava proprio arbitro l’Avv.Aurelio Vessichelli che, in data 22.5.2014 accettava l’incarico. I due arbitri Avv.Marcello de Luca Tamajo ed Avv.Aurelio Vessichelli nominavano terzo arbitro con funzioni di Presidente, l’Avv.Guido Cecinelli, il quale in data 22.5.2014 accettava l’incarico. MOTIVI DELLA DECISIONE L’istanza di arbitrato proposta, non è fondata e deve essere rigettata. Preliminarmente, il Collegio osserva che l’eccepito difetto di motivazione è doglianza che non può trovare ingresso: infatti la decisione impugnata permette adeguata difesa all’odierna istante, su tutti i punti della controversia, per i quali quest’ultima ha potuto spiegare i propri motivi di impugnazione. Per quanto attiene al merito delle contestazioni sollevate, il Collegio osserva che le sanzioni irrogate, scaturite dal generale sistema di controlli demandato dal CONI alle Federazioni Sportive Nazionali, devono assicurare “l’equilibrio finanziario delle società partecipanti ai campionati” (lodo BARI/FIGC prot. n.1003 del 26.4.2012 – 595), nel rispetto del principio della parità di trattamento. Le sanzioni irrogate costituiscono effetto automatico predeterminato, e ben noto a tutte le società partecipanti ai campionati di Serie “A” e di Serie “B”, anche relativamente agli effetti ed alle conseguenze della retrocessione dalla massima Serie, come nell’odierna fattispecie. Pertanto non possono essere eccepite eventuali riduzioni dei termini per effettuare i pagamenti previsti, anche per il fatto che le altre società retrocesse si sono trovate nella stessa condizione. Il Collegio osserva che la ratio dell’art.12 della legge n.91/1981 è quella di garantire l’esatto adempimento di quanto previsto dalle norme federali: l’omesso pagamento del bimestre maggio-giugno 2013 si cumula con quello successivo, con l’irrogazione di altra sanzione, al fine di ottenere l’esatto adempimento delle obbligazioni retributive, fiscali e previdenziali. Il c.d. “principio del trascinamento” del pagamento dei vari periodi, è stato più volte adottato dal TNAS (lodi dell’1.7.2011 Salernitana / FIGC; Cosenza / FIGC) applicandolo da una stagione sportiva all’altra. La F.I.G.C. aveva riformulato le disposizioni di cui agli artt.85 NOIF e 10.3 CGF, specificando che “con le citate norme si intende sanzionare, all’esito di ogni verifica scaturente dalla chiusura di ciascun trimestre di cui all’art.85 NOIF, il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute IRPEF, dei Contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima”, eliminando, così, le differenze tra trimestri o stagioni sportive. Dunque la volontà del Legislatore, pienamente manifestata ed ulteriormente precisata, deve essere ben nota alle società affiliate. Tutto ciò deve essere considerato anche ai fini dell’iscrizione al campionato immediatamente successivo e sarebbe irragionevole che l’ultimo bimestre possa rimanere insoluto. Né, a parere del Collegio, il mancato pagamento del bimestre maggio-giugno 2013, può non essere frutto di consapevole scelta della società con la conseguente esclusione dell’errore scusabile da parte della medesima A.C. Siena S.p.A., la quale ha, invece, corrisposto le somme dovute per il primo bimestre dell’anno sportivo luglio-agosto 2013. Per quanto attiene all’eccepita applicabilità dell’istituto della continuazione, il Collegio osserva che nella fattispecie sussiste un primo inadempimento al preciso precetto di cui all’art.85 lett.B, par.VII° delle NOIF, ed un secondo successivo inadempimento di cui alla diversa disposizione di cui all’art.10 c.3 CGS in relazione al titolo 1, par. III punto 1 del C.U. n.167/A del 7.5.2013 e, pertanto, non può trovare applicazione l’istituto della continuazione permeato dal diritto penale. Gli inadempimenti sono distinti, i termini perentori violati sono distinti, le norme violate sono distinte, la collocazione temporale dei due eventi è duplice e, pertanto, non sussiste la previsione del cumulo formale eccepito dalla parte istante (lodi Aurora Pro Patria/FIGC; Juve Stabia/FIGC), mentre ciascun inadempimento maturato, deve dare luogo all’illecito rettamente sanzionato con un punto di penalizzazione ciascuno, (minimo edittale), perché autonomamente sanzionabile. La domanda di arbitrato, anche se pregevolmente argomentata, è infondata e, come tale, deve essere rigettata. I Giudici endofederali hanno, infatti, correttamente accertato le violazioni dell’art.85 lett.B, paragrafo VII delle NOIF e dell’art.3 comma 1 CGS in relazione al titolo 1, par.III punto 1 del C.U. n.167/A del 7.5.2013. E’ stata, pertanto, rettamente accertata la sussistenza degli inadempimenti contestati alla A.C. Siena s.p.a., con le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale e della Corte di Giustizia Federale. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni restano assorbite. Sussistono validi motivi per compensare le spese di lite, mentre le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale liquidate in complessive € 6.000,00 oltre accessori, se dovuti, con il vincolo della solidarietà, oltre al pagamento dei diritti amministrativi seguono la soccombenza e vengono posti a carico della parte istante. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. Rigetta l’istanza di arbitrato proposta dalla A.C. Siena s.p.a.; 2. dichiara assorbita ogni altra domanda; 3. compensa fra le parti le spese di lite; 4. pone a carico dell’istante A.C. Siena s.p.a., con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva; 5. pone a carico dell’istante A.C. Siena s.p.a. il pagamento dei diritti amministrativi; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 10.6. 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicati. F.to Guido Cecinelli F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Aurelio Vessichelli
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