F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO TURRIS NEAPOLIS S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOXEDANO RAFFAELE SEGUITO GARA MONOSPOLIS/TURRIS NEAPOLIS DEL 26.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 29.1.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO TURRIS NEAPOLIS S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOXEDANO RAFFAELE SEGUITO GARA MONOSPOLIS/TURRIS NEAPOLIS DEL 26.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 29.1.2014)
La Turris Neapolis S.r.l. ha, in data 30.1.2014, preannunciato a mezzo fax reclamo avverso la squalifica del calciatore Moxedano Raffaele, per 3 giornate effettive di gara, di cui al Com. Uff. n. 81 del 29.1.2014. Con comunicazione in data 30.1.2014 sono stati trasmessi a mezzo fax alla detta società gli atti pervenuti dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con l’avvertenza che, ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettera a) C.G.S., i motivi di reclamo debbono pervenire entro il termine perentorio di giorni sette dalla data di ricezione della comunicazione medesima. Non essendovi stata la prescritta presentazione dei (preannunciati) motivi di reclamo, il procedimento non può dirsi instaurato innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, con conseguente inammissibilità del preannunciato reclamo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Turris Neapolis S.r.l. di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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