F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S.D. FIESOLECALDINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. STEFANO CAROBBI SEGUITO GARA FIESOLECALDINE/PIANESE DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S.D. FIESOLECALDINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. STEFANO CAROBBI SEGUITO GARA FIESOLECALDINE/PIANESE DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014) Con il ricorso indicato in epigrafe, la U.S.D. Fiesole Caldine ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive all’allenatore Carobbi Stefano per avere, al termine del primo tempo, rivolto ad un proprio calciatore espressione con la quale incitava lo stesso ad intervenire con violenza nei confronti degli avversari nonché espressioni offensive all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria. Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante ha chiesto una congrua riduzione della squalifica inflitta. A supporto di tale richiesta la società ha escluso che vi sia stato una condotta violenta da parte del proprio allenatore il quale ha solo chiesto ai propri ragazzi di avere un comportamento, in campo, più risoluto e determinato. Inoltre la società reclamante ha evidenziato che il Carobbi ha redarguito in maniera ferma, ma non offensiva, un calciatore avversario. La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti di cui si è reso colpevole il Carobbi sono chiaramente narrati nel referto arbitrale, atto la cui fidefacienza non può in alcun modo essere scalfita. Conseguentemente i fatti posti in essere dall’allenatore della società reclamante fanno ritenere congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Fiesole Caldine di Caldine (Firenze). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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