F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAVAGNESE 1919/VALLEE D’AOSTE DEL 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 15.1.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAVAGNESE 1919/VALLEE D’AOSTE DEL 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 15.1.2014)
Con atto, spedito in data 16.1.2014 alla Commissione Disciplinare del Dipartimento Interregionale della L.N.D. e fatto pervenire a questa Corte in data 13.2.2014, la Società U.S.D. Lavagnese 1919 proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 74 del 15.1.2014 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata alla Società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00. Il ricorso in epigrafe si appalesa parzialmente fondato. Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto dell’Assistente Arbitrale che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento tenuto dai sostenitori della Società U.S.D. Lavagnese 1919. Quanto, invece, all’entità della sanzione, questa Corte ritiene che la stessa possa essere rideterminata nell’ammenda di € 250,00 atteso che il lancio dalla tribuna di due palloni all’indirizzo dell’Assistente Arbitrale non appare particolarmente pericolo per l’incolumità dello stesso. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova) e riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 250,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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