F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO A.C. ISOLA LIRI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TERRA ERNESTO SEGUITO GARA ISOLA LIRI/ASTREA DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO A.C. ISOLA LIRI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TERRA ERNESTO SEGUITO GARA ISOLA LIRI/ASTREA DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014) Con atto, spedito in data 14.2.2014, la Società A.C. Isola Liri S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Isola Liri/Astrea, disputatasi in data 9.2.2014, era stata irrogata, a carico del calciatore della predetta Società, sig. Terra Ernesto la squalifica per 4 gare. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 14.2.2014, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società A.C. Isola Liri S.r.l. faceva pervenire, nella medesima data, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia inammissibile. L’art. 33, comma 6, C.G.S. prevede che “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. Nel caso che ci occupa, il reclamo della Società A.C. Isola Liri S.r.l. risulta privo di qualsivoglia motivazione atteso che la predetta Società si limita a chiedere “di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Terra Ernesto”. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Isola Liri s.r.l. di Isola Liri (Frosinone). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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