F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 320/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MALACCARI NICOLA SEGUITO GARA PISA/GUBBIO DEL 2.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 4.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 320/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MALACCARI NICOLA SEGUITO GARA PISA/GUBBIO DEL 2.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 4.3.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con delibera del 4.3.2014 Com. Uff. n. 124/DIV, infliggeva al calciatore Malaccari Nicola, della società A.S. Gubbio 1910 S.r.l., la squalifica per 3 gare effettive “perché al termine della gara avvicinato l’arbitro con fare minaccioso, avvicinando il proprio viso a quello dell’arbitro, rivolgeva a quest’ultimo espressione gravemente irriguardosa”. Avverso tale decisione proponeva reclamo l’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. sostenendo l’insussistenza della violazione contestata in quanto il calciatore sanzionato non aveva tenuto alcun atteggiamento irriguardoso e/o minaccioso nei confronti del direttore di gara; comunque il reclamante si doleva dell’eccessività della sanzione applicata. Il primo motivo di reclamo è infondato in quanto il direttore di gara nel referto riporta con precisone le espressioni offensive pronunciate nei suoi confronti dal Maccari: “ vergognati, ora si contento, hai rovinato la partita”. Non vi è prova, invece, che il Maccari abbia assunto – all’atto della pronuncia delle parole ingiuriose – un atteggiamento minaccioso, non risultando dal referto arbitrale indicazione specifica in questo senso. Per questa considerazione, unitamente alla valutazione circa la no particolare offensività delle espressioni pronunciate, la sanzione può essere ridotta a 2 giornate effettive di squalifica. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Malaccari Nicola a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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