F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 326/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO POLISPORTIVA MACCARESE GIADA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GRIMALDI SERGIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, LUPA ROMA/MACCARESE GIADA DEL 15.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 326/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO POLISPORTIVA MACCARESE GIADA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GRIMALDI SERGIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, LUPA ROMA/MACCARESE GIADA DEL 15.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 64 del 19.2.2014) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 19.2.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al signor Grimaldi Sergio. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro di Campionato Nazionale Juniores Lupa Roma/Maccarese Giada disputato il 15.2.2014, il signor Grimaldi, allenatore della Polisportiva Maccarese Giada, si allontanava indebitamente, al 44° minuto del primo tempo, dal terreno di gioco. Nella circostanza il medesimo si posizionava dietro la panchina e rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo di un A.A., allontanato. Avverso tale provvedimento la Polisportiva Maccarese Giada ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 21.2.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 10.3.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Maccarese Giada di Roma, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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