F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 20 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. PAGLIUSO FABIANO LUCA AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER ANNI 3; – AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 SRL SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 5 C.G.S., 19 STATUTO FEDERALE E 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. – NOTA N. 1089/665 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 19.11.2013) 2. RICORSO SIG. PAGLIUSO FABIANO PAOLO AVVERSO LE SANZIONI:- INIBIZIONE PER ANNI 2; – AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTEAL RECLAMANTE IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 SRL SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 19 STATUTO FEDERALE E 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. – NOTA N. 1089/665 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 19.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 20 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. PAGLIUSO FABIANO LUCA AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER ANNI 3; - AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 SRL SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 5 C.G.S., 19 STATUTO FEDERALE E 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. – NOTA N. 1089/665 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 19.11.2013) 2. RICORSO SIG. PAGLIUSO FABIANO PAOLO AVVERSO LE SANZIONI:- INIBIZIONE PER ANNI 2; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTEAL RECLAMANTE IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 SRL SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 19 STATUTO FEDERALE E 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. – NOTA N. 1089/665 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 19.11.2013) Con distinti ricorsi i sigg.ri Pagliuso Fabiano Paolo e Pagliuso Fabiano Luca hanno proposto reclamo avverso la decisione dalla Commissione Disciplinare Nazionale di cui alla delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35/CDN del 19 novembre 2013. Il procedimento trae origine dall’atto del 16 settembre 2013 con il quale la Procura Federale ha deferito, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, i signori Funari Eugenio, Pagliuso Fabiano Luca, Pagliuso Fabiano Paolo, Citrigno Giuseppe e Iannucci Francesco, per rispondere: - Funari Eugenio, quale amministratore unico e socio di riferimento della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l. dal 19.2.2011 al 7.11.2012, data della dichiarazione di fallimento, della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., in relazione anche al principio della corretta gestione sancito dall’art. 19 dello Statuto federale, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società ed il suo dissesto economicopatrimoniale, con conseguente mancata iscrizione al campionato di competenza nella stagione 2011/2012, svincolo dei calciatori tesserati e successivo fallimento della stessa; - Citrigno Giuseppe, membro del consiglio di amministrazione della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l. dal 10 agosto 2010 al 5 ottobre 2010, presidente del consiglio di amministrazione dal 5 ottobre al 20 dicembre 2010 e consigliere di amministrazione dal 20 dicembre 2010 al 19 febbraio 2011, della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., e all’art. 19 dello Statuto federale, per avere contribuito con i propri comportamenti, in relazione alle cariche ricoperte ed ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della società, già in stato di grave situazione economico patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica di presidente; nonché per non avere espresso dissenso sulla cattiva gestione della società nei periodi nei quali ha ricoperto il ruolo di amministratore privo di deleghe; - Iannucci Francesco, membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della società dal 26 marzo 2010 al 18 agosto 2010 e consigliere di amministrazione dal 18 agosto 2010 al 20 dicembre 2010, della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., e all’art. 19 dello Statuto federale, per avere contribuito con i propri comportamenti, in relazione alle cariche ricoperte ed ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica; - Pagliuso Fabiano Luca, della violazione: 1) dell’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 21, comma 5, C.G.S. e in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto federale, per avere contribuito con i propri comportamenti, quale socio di maggioranza della Società Cosenza Calcio 1914 s.r.l. dal giugno 2010 al settembre 2010 e poi socio di controllo dal settembre 2010 al febbraio 2011, alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di decozione al momento della vendita delle proprie quote a valore simbolico, anche per avere omesso i doveri di controllo sugli amministratori; 2) dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F., e all’art. 19 dello Statuto federale, per avere contribuito con i propri comportamenti, quale socio di riferimento e consigliere di amministrazione dal 5 ottobre al 20 dicembre 2010, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave crisi economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, anche per non avere espresso alcun dissenso sulla gestione degli altri amministratori; - Pagliuso Fabiano Paolo, membro del consiglio di amministrazione della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l., presidente del consiglio di amministrazione dal 20 dicembre 2010 al 19 febbraio 2011, della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., e all’art. 19 dello Statuto federale, per avere contribuito con i propri comportamenti, in relazione alle cariche ricoperte, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di decozione al momento della sua cessazione dalla carica, per le condotte di cui alla parte motiva del deferimento. Con separate memorie in atti, i signori Luca e Paolo Pagliuso Fabiano hanno contestato i fatti loro ascritti per asserita mancanza di prova sul punto, chiedendo il proscioglimento. All’udienza del 14.11.2013 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: anni 5 (cinque) di inibizione e ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) per Funari Eugenio; anni 4 (quattro) di inibizione e ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per Pagliuso Fabiano Luca; anni 2 (due) di inibizione e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per Pagliuso Fabiano Paolo; anni 2 (due) di inibizione e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per Citrigno Giuseppe; anni 2 (due) di inibizione e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per Iannucci Francesco. I procuratori dei deferiti Luca e Paolo Pagliuso Fabiano si riportavano alle memorie e insistevano per l’accoglimento delle relative conclusioni. Nessuno compariva per gli altri deferiti. Ad avviso della C.D.N. il deferimento è fondato. In tal ottica, premesso che in data 7 novembre 2012 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato il fallimento della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l. la Commissione di prime cure richiama il parere interpretativo della Corte Federale di cui al Com. Uff. n.21/CF del 28 giugno 2007, già in precedenza fatto proprio dall’adita C.D.N., secondo cui per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore non v’è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente riguardare anche la scorrettezza dei comportamenti (anche sotto il profilo sportivo) nella gestione della società medesima. La C.D.N. ricorda, poi, il principio stabilito dalla C.G.F. (Com. Uff. n.3/CGF del 12 luglio 2011), secondo cui i componenti del consiglio di amministrazione di una società responsabilità limitata, quale, appunto, il Cosenza Calcio 1914, sono titolari ope legis di un dovere di vigilanza sulla gestione della società medesima, e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori. L’esercizio di tale controllo e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall’attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul modus operandi del soggetto delegato, l’amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso. Richiama, ancora, la C.D.N., giurisprudenza federale (Com. Uff. n. 71/CDN del 7 marzo 2013 e Com. Uff. n. 315/CGF del 26 giugno 2013) secondo cui, laddove nel biennio precedente la deliberazione di revoca dell’affiliazione o della sentenza dichiarativa di fallimento si sia verificato un cambio degli amministratori e/o della proprietà della società, deve valutarsi se i precedenti amministratori e proprietari abbiano contribuito al dissesto finanziario che ha portato al fallimento della società medesima. Ciò premesso, la C.D.N. ritiene quanto di seguito in sintesi riportato. «Nel biennio precedente la sentenza dichiarativa di fallimento, la proprietà della Società è stata detenuta da tre diversi soggetti: a) la famiglia Carnevale (Giuseppe, Ernesto e Alotta Rosa Anna) - anche attraverso la F.A.T.A. Srl (da febbraio 2010 a settembre 2010); b) il Sig. Luca Pagliuso Fabiano (da settembre 2010 a febbraio 2011); c) il Sig. Eugenio Funari (da febbraio 2011 alla sentenza di fallimento intervenuta a novembre 2012). Al passaggio di proprietà hanno fatto riscontro i cambiamenti registrati nella composizione degli organi sociali. L’evoluzione societaria evidenzia gravi difficoltà economico finanziarie già dalla Stagione Sportiva 2009/10 e dal bilancio al 30 giugno 2009 per effetto dello squilibrio tra ricavi e costi di produzione. Nel medesimo periodo, le relazioni CO.VI.SO.C ed i numerosi provvedimenti degli organi di giustizia testimoniano l’inosservanza, ad opera di tutti gli amministratori succedutisi, ai principi di corretta gestione prescritti dalle norme statutarie. Nelle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011, la Società Cosenza Calcio 1914 s.r.l. ha disputato il campionato di Lega Pro, Prima Divisione, con retrocessione, al termine della seconda stagione, nel campionato di seconda divisione, cui non è stata ammessa per il campionato 2011/2012 per il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico – finanziari” previsti dal Com. Uff. n. 158/A del 29 aprile 2011 (Com. Uff. n. 19/A del 18.7.2011). Alla mancata ammissione del Campionato di compete nza ha fatto seguito lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati (Com. Uff. n. 40/A del 21 luglio 2011), con conseguente cessazione dell’attività, tanto che nella stagione 2011/2012 veniva iscritta al campionato nazionale di Serie D la “Nuova Cosenza Calcio”, non avente alcun rapporto soggettivo con la fallita società. Sul piano economico – patrimoniale le risultanze documentali evidenziano, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento: a) un bilancio al 30.6.2010, approvato il 20.12.2010, con una perdita di € 903.140,00 derivante, rispetto al bilancio precedente, da un accresciuto squilibrio tra costi di produzione e ricavi per € 1.462.811,00; b) ulteriori perdite per € 460.148,92 alla data del 31.1.2011, con conseguente deliberazione di riduzione del capitale sociale da € 1.500.000,00 ad € 136.711,08; c) ulteriori perdite per € 183.901,19 al 20.5.2011, superiori al capitale sociale di € 136.711,08; d) deliberazione del 22.6.2011 di azzeramento del capitale sociale, di sua ricostituzione ad € 100.000,00 con sovraprezzo in denaro per € 47.190,11 da destinare a copertura integrale della residua perdita, nonché di aumento del capitale sociale, mai realizzato, ad € 1.000.000,00. La gravità della situazione societaria emerge, altresì, dai controlli di gestione eseguiti dalla COVISOC il 30.4 ed il 29.10.2010 e, da ultimo, il 30.3.2011. L’ultima ispezione ha evidenziato tutte le criticità già emerse: a) l’ultimo stipendio corrisposto ai tesserati risultava essere quello del mese di ottobre 2010, con parziali saldi per i mesi di novembre e dicembre 2010; b) irregolarità nel versamento di imposte e contributi; c) bilancio al 30.6.2010 approvato a dicembre del medesimo anno con una perdita di € 903.140,00 cui al momento dell’ispezione non era ancora seguito l’abbattimento del capitale sociale; omesso deposito dei parametri P/A e R/I». Evidenzia, infine, la C.D.N. come le «criticità riscontrate, alfine, hanno più volte determinato, su deferimento della Procura Federale, numerose decisioni di questa Commissione per le constatate e reiterate violazioni delle N.O.I.F. e del C.G.S., come da CC.UU. n. 56 dell’8.2.2011, n. 58 del 17.2.2011, n. 62 del 2.3.2011, n. 76 dell’8.4.2011, n. 1 del 6.7.2011, n. 44 del 29.11.2012 e n. 100 del 12.6.2013». Con riferimento ai singoli incolpati, per quanto segnatamente interessa il presente procedimento, evidente, secondo la C.D.N., la responsabilità del sig. Pagliuso Fabiano Luca: «al momento del suo acquisto delle quote societarie, la società già versava in uno stato di generale disordine amministrativo tale da ritenere, alla luce delle ispezioni CO.VI.SO.C e del mancato pagamento di stipendi, ritenute fiscali e ritenute contributive, la non veridicità dei fatti gestionali annotati nelle scritture contabili. La grave situazione in cui la società già versava in questo periodo, sicuramente nota al Pagliuso Fabiano Luca, è testimoniato, viepiù, dalla cessione delle proprie quote sociali, a febbraio del 2011, ad un prezzo appena simbolico (quota del 41% pari a nominali € 636.150,00 ceduta al prezzo di € 36.650,00 e quota del 44.90 % pari a nominali € 673.500,00 al prezzo di €1,00); mentre il bilancio al 30.6.2010 – approvato il 20.12.2010 – evidenziava già una perdita di circa € 900.000,00, nonostante tra i ricavi fossero stati allocati circa 1.700.000,00 euro per “Proventi diversi”, non meglio specificati in alcun allegato e/o relazione di bilancio». Con specifico riferimento al sig. Pagliuso Fabiano Paolo, osserva la C.D.N.: «nel momento in cui questi cessava dalla carica di presidente del CdA, la società versava già in stato di decozione per effetto dei comportamenti al medesimo addebitati, come emerge dalle risultanze dell’ispezione CO.VI.SO.C del 30.3.2011, dalle perdite maturate al 31 gennaio 2011, pari ad €460.198,92 e dalle sanzioni irrogategli da questa Commissione con delibera dell’8.4.2011 (Com. Uff. n. 76 dell’8.4.2011) per non avere provveduto, entro i termini previsti, al pagamento di parte degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010». Tenuto conto della graduazione delle responsabilità dei soci e degli amministratori deferiti e del periodo in cui i medesimi hanno ricoperto tali ruoli e cariche, la C.D.N. ha quindi inflitto le seguenti sanzioni: Funari Eugenio, inibizione di anni 5 (cinque) ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); Pagliuso Fabiano Luca, inibizione di anni 3 (tre) ed ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); Pagliuso Fabiano Paolo, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); Citrigno Giuseppe, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); Iannucci Francesco, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). Con separati ricorsi i sigg.ri Pagliuso Fabiano Luca e Pagliuso Fabiano Paolo, hanno proposto reclamo avverso la predetta decisione della CDN di cui alla delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35/CDN del 19 novembre 2013. I reclamanti articolano sostanzialmente due motivi d’appello. Lamentano, in via principale, con analoga trama argomentativa, la palese insussistenza ed infondatezza delle contestazioni mosse dalla procura federale «nell’atto di deferimento in questione ed inopinatamente recepite dalla Commissione Disciplinare Nazionale nell’impugnata decisione – in particolare, evidente impossibilità e illegittimità di una autonoma ed acritica applicazione del disposto di cui all’art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F., sulla base del solo dato oggettivo costituito dall’aver rivestito cariche sociali al momento della declaratoria del fallimento e/o nel biennio precedente – imprescindibile necessità, invece, di individuare ed accertare effettivi profili di colpa nei confronti del o degli amministratori senza deroghe di sorta ai comuni criteri in materia di onere della prova – richiamo al costante ed univoco orientamento della giurisprudenza sportiva – nel caso di specie, non configurabilità della benché minima responsabilità in tal senso a carico dell’odierno ricorrente, con conseguente proscioglimento dello stesso da ogni addebito e con integrale annullamento delle severissime punizioni irrogate dai giudici di prime cure». In tal ottica, i reclamanti evidenziano, in particolare, «con immutate fermezza e convinzione», come a carico degli stessi «non sia stato focalizzato ed accertato, nella gestione della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l., il benché minimo comportamento scorretto e/ censurabile: né, del resto, poteva essere diversamente, considerato il brevissimo periodo» (meno di tre mesi per Luca, e meno di due mesi per Paolo) in cui i deferiti avevano ad occupare cariche all’interno del sodalizio. Con il secondo motivo d’appello i reclamanti, in via meramente subordinata, censurano l’eccessiva «gravosità ed afflittività delle sanzioni comminate dalla Commissione Disciplinare Nazionale […], con ineludibile ridimensionamento delle impugnate punizioni entro limiti assai più lievi e contenuti rispetto a quanto deliberato in primo grado – Indubitabile sussistenza, al riguardo, di molteplici e significative circostanze attenuanti, completamente ignorate dall’organo giudicante nell’appellata pronuncia». Concludono, quindi, i reclamanti, affinché la C.G.F., «riconosciute la validità e la fondatezza delle ragioni in fatto ed in diritto delineate in narrativa, contrariis reiectis, voglia, in riforma dell’impugnata delibera: a) in via principale, prosciogliere l’odierno appellante da ogni addebito; b) in subordine, congruamente e sensibilmente ridurre le sanzioni statuite a suo carico dalla Commissione Disciplinare Nazionale». Letti i reclami come sopra proposti la Procura Federale ha fatto pervenire specifiche contradeduzioni, evidenziando come le censure dei ricorrenti si presentino «del tutto prive di fondamento laddove si consideri che la C.D.N. indica in maniera dettagliata ed esauriente» le cariche ed i ruoli ricoperti dagli stessi nel periodo di rilievo ai fini del presente giudizio ed i relativi comportamenti ai medesimi addebitabili. La Procura Federale reputa, poi, «del tutto inconferente […] il riferimento alla decisione di codesta spettabile Corte di Giustizia federale relativa al fallimento della società A.C. Venezia Calcio 1907 s.r.l. ed alla posizione del sig. Dal Cin, poiché in tale ricorso il deferito versò copiosa documentazione in atti, non disponibili al momento del deferimento, dalla quale emerse che le quote sociali di sua proprietà erano state poste sotto sequestro per un contenzioso con la precedente proprietà, con la conseguente nomina di sindaci e custodi giudiziari nominati dal Tribunale, e che nel corso della fase pre-fallimentare, era emerso, all’esito della perizia del C.T.U., nominato dal Tribunale di Venezia, che la società, pur presentando problemi di liquidità, oltre al giudizio positivo espresso sul bilancio societario al 30.6.2004, redatto dalla società di revisione e che la situazione,era andata peggiorando con la successiva cessione delle quote a terzi».Ritiene, ancora, la Procura Federale che i deferiti non hanno «contestato in alcun modo i fatti e le responsabilità prospettate nell’atto di deferimento ed evidenziate nelle motivazioni della Commissione disciplinare».«Anche la domanda svolta in via subordinata», conclude la Procura federale, «appare priva di pregio. La C.D.N., infatti, «ha punito le gravi condotte poste in essere» dai reclamanti «con una sanzione congrua, anche con riferimento all’entità delle sanzioni irrogate in casi analoghi in una giurisprudenza degli organi di giustizia tanto ampia quanto uniforme. Tali sanzioni appaiono, peraltro, in linea con il grave disvalore attribuito in particolare dall’ordinamento sportivo alle condotte che conducono e determinano il fallimento delle società calcistiche in considerazione dei gravissimi effetti che esse determinano tra l’altro sulla regolarità dello svolgimento dei campionati, sulle possibilità di carriera e le remunerazioni di calciatori professionisti e degli altri tesserati, sull’intero ceto creditorio». Alla seduta del 20 marzo 2014 sono comparsi innanzi a questa Corte il prof. Catalano per la Procura Federale e gli avv.ti Chiacchio e Cozzone per i reclamanti. I predetti difensori hanno illustrato le ragioni degli appelli, evidenziando, come, a loro dire, non sussistano specifiche condotte riferibili, a titolo di colpa, ai sigg.ri Pagliuso e come, ad ogni buon conto, non possa agli stessi essere attribuita alcuna responsabilità in ordine alla cattiva gestione economico-finanziaria che ha poi condotto al fallimento la società Cosenza Calcio, anche considerato il brevissimo lasso di tempo (due e tre mesi) nei quali i medesimi hanno ricoperto cariche e ruoli presso la stessa società. In ogni caso, poi, in via subordinata, i prima citati avvocati ribadiscono come le sanzioni inflitte siano del tutto eccessive rispetto ai fatti addebitati ed al relativo breve periodo di riferimento. Il rappresentante della Procura Federale richiamate le argomentazioni di cui al deferimento,come anche riepilogate e specificate nelle controdeduzioni depositate in risposta agli atti di appello, ha ribadito come nessun rilievo possa essere attribuito alla tesi del breve lasso di tempo in relazione ai quali i deferiti hanno ricoperto cariche sociali, anche considerato che, se è vero che il sig. Pagliuso Fabiano Paolo è stato presidente per soli due mesi, è altrettanto vero che si trattava di una fase cruciale della vita sportivo-amministrativa della società, mentre, quanto al sig. Pagliuso Fabiano Luca, il fatto che sia stato amministratore per soli tre mesi deve essere integrato dalla circostanza che il medesimo è stato anche socio di maggioranza e poi di riferimento della società e, dunque, di fatto, il “dominus” della società medesima. All’esito del dibattimento, il Collegio ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti MOTIVI Deve darsi preliminarmente atto della riunione dei due ricorsi, considerata la sussistenza di specifica connessione oggettiva. Entrambi i reclami non sono meritevoli di accoglimento. Occorre premettere che l’art. 21, comma 3, N.O.I.F., anche successivamente all’intervento interpretativo della Corte Federale (28.06.2007 Com. Uff. n. 21/CF) che ha ribadito la natura non meramente automatica della sanzione ivi prevista a seguito del fallimento (pur estendendo la propria sfera di applicazione anche a condotte non influenti nella determinazione del dissesto e, in questo quadro, ai “comportamenti scorretti sotto il profilo sportivo”, con ciò attribuendo alla dichiarazione di fallimento la natura di mera condizione di punibilità e non di elemento costitutivo dell’illecito), ha conservato, e, anzi, confermato il proprio contenuto sanzionatorio rivolto a punire, in caso di fallimento, i comportamenti colposi degli amministratori - in quanto tali, e non in quanto necessariamente causativi del dissesto – e, in generale, anche comportamenti di maggiore gravità, senza, peraltro, ricomprendere nella propria elementare previsione i più gravi comportamenti che integrano ulteriori e diverse fattispecie, quali, ad esempio, sul piano penale, il reato di bancarotta. Dalla precisazione che precede discende che i fatti contestati agli odierni reclamanti, concernenti condotte quantomeno colpose di particolare gravità che hanno concorso alla causazione del fallimento o ne hanno, comunque, aggravato le conseguenze, rientrano di certo nel novero della previsione di cui all’art. 21, comma 3, N.O.I.F. volta a sanzionare, come detto, in caso di fallimento, tutti i comportamenti posti in essere dagli amministratori, anche solo sotto il profilo della scorrettezza sportiva. Il complessivo materiale probatorio e documentale acquisito al giudizio consente di affermare la responsabilità dei sigg.ri Pagliuso Fabiano per i fatti loro ascritti nell’atto di deferimento. Sotto tale profilo, questo Collegio non nutre alcun dubbio sul fatto che i predetti reclamanti hanno posto in essere condotte suscettibili di rilievo ai fini del presente procedimento che, per le cariche sociali ricoperte (e/o per le quote societarie possedute) nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, hanno provocato o agevolato e, comunque, non impedito, la disordinata gestione societaria, poi appunto sfociata nello stato di decozione finanziaria della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l.. In tal ottica, può farsi, anzitutto, rinvio alla dettagliata descrizione effettuata nell’atto di deferimento e nella relazione dd. 22 giugno 2013 della Procura federale in relazione agli assetti proprietari della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l. a decorrere dal marzo 2010, alle numerose cessioni/acquisti di quote sociali che hanno anche riguardato i sigg.ri Luca e Paolo Pagliuso Fabiano e, dunque, alle varie cariche sociali e/o ruoli rivestiti dai due reclamanti nel periodo di rilievo agli effetti del presente procedimento. In particolare, e riassuntivamente, il sig. Pagliuso Fabiano Luca è stato componente del consiglio di amministrazione della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l. dal 5 ottobre al 20 dicembre 2010, socio di maggioranza dal giugno 2010 e socio di controllo dal settembre 2010 al febbraio 2011. Il sig. Pagliuso Fabiano Paolo è stato presidente del consiglio di amministrazione della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l. dal 20 dicembre 2010 al 19 febbraio 2011. Ciò detto, quanto alle condotte nel complesso attribuibili o riferibili, per quanto qui rileva, ai due reclamanti, è circostanza pacifica che con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 19/A del 18 luglio 2011, la F.I.G.C. ha disposto la non ammissione della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l. al campionato di Lega Pro, seconda divisione, per la Stagione Sportiva 2011/2012, per il mancato rispetto dei “criteri legali ed economici e finanziari” previsti dal Com. Uff. n. 158/A del 29 aprile 2011 e, in particolare, per il difetto dei seguenti requisiti: -mancato deposito dell’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 300.000,00; -mancato deposito della relazione semestrale al 31 dicembre 2010 redatta secondo le disposizioni della disciplina federale; -mancato deposito del prospetto contenente il rapporto PA determinato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010; -mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori; -mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals in relazione agli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori; -mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2009; -mancato pagamento del debito IVA relativo agli anni di imposta 2005, 2006, 2008; -mancato pagamento del debito IRAP relativo ai periodi di imposta 7/2005 – 6/2006, 7/2006 – 6/2007, 7/2007 – 6/2008, 7/2008 – 6/2009. Di conseguenza, con provvedimento di cui al Com. Uff. n. 40/A del 21 luglio 2011, la F.I.G.C. ha disposto lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la Cosenza Calcio 1914 s.r.l. Con sentenza in data 7 novembre 2012, n. 35 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato il fallimento della Cosenza Calcio 1914 s.r.l. Con specifico riferimento alla gestione della predetta società, dall’analisi della documentazione acquisita agli atti emerge come a partire dal periodo preso in considerazione e, segnatamente, dal 2010 in avanti, la situazione economico-patrimoniale sia stata sempre alquanto precaria. Dalle risultanze dei controlli operati dalla Co.vi.so.c nell’ispezione effettuata in data 30 aprile 2010 è emerso, tra l’altro, che il rapporto R/I al 31.12.2009, rideterminato dagli ispettori, ammontava a 1,324% con una eccedenza di indebitamento pari ad euro 1.235.017,00, mentre il parametro P/A, sempre come ricalcolato dagli ispettori, era pari a – 1,003. I debiti maturati al 28 febbraio 2010 ammontavano ad euro 424.604,00 per debiti tributari e ad euro 263.008,00 per debiti contributivi in parte rateizzati, ma di cui non sono state indicate le scadenze. La società non ha provveduto al pagamento degli oneri Irpef e Enpals relativi al primo trimestre 2010. La situazione contabile al 28.2.2010 evidenziava perdite capaci di azzerare il capitale sociale, determinando, di fatto, la situazione prevista e disciplinata dall’art. 2482 bis c.c. Dalle risultanze dei controlli operati dalla Covisoc nell’ispezione effettuata in data 29 ottobre 2010 è emerso, tra l’altro, che non sono state versate le ritenute Irpef relative alle retribuzioni di luglio 2010 ed i contributi Enpals inerenti il periodo da luglio a settembre 2010. Il debito IVA ammontava, alla data del 30.6.2010, ad euro 431.815,86, importo al quale occorre aggiungere quello di euro 216.471,00 relativo ai debiti oggetto di pagamento dilazionato. Il progetto di bilancio non risultava deliberato dal consiglio di amministrazione, né approvato dall’assemblea dei soci. Dalle risultanze dei controlli operati dalla Co.vi.so.c nell’ispezione effettuata in data 30 marzo 2011 è emerso, tra l’altro, che l’ultimo stipendio corrisposto ai tesserati si riferiva al mese di ottobre 2010, con parziali saldi per i mesi di novembre e dicembre. La società non era in regola con il versamento di imposte e contributi e, in particolare, non risultavano corrisposti i relativi oneri con riferimento agli stipendi da luglio 2010. Il bilancio è stato approvato dall’assemblea in data 28.12.2010 e presentava una perdita di esercizio di € 903.140,00. Con particolare riferimento alle specifiche responsabilità dei sigg.ri Paolo e Luca Pagliuso Fabiano è possibile, ad esempio, rammentare, come anche correttamente evidenziato dalla Procura Federale, che il bilancio al 30 giugno, approvato dall’assemblea nella seduta del 20 dicembre 2010, presentava una perdita di € 903.140,00, con connesso importante squilibrio tra i costi di produzione ed i ricavi (per euro 1.462.811,00). Deve aggiungersi che al 31 gennaio 2011 la situazione risultava ulteriormente aggravata, emergendo perdite ulteriori (euro 460.148,92), tanto è vero che è stato necessario deliberare la riduzione del capitale sociale da € 1.500.000,00 ad € 136.711,08. Anche nel periodo durante il quale i sigg.ri Luca e Paolo Pagliuso Fabiano sono stati componenti del consiglio di amministrazione (il primo, anche socio di maggioranza e poi di riferimento) è proseguita l’inadempienza della società con riferimento al pagamento di stipendi e correlate ritenute Irpef e Enpals. Insomma, coglie nel segno la Procura Federale quando afferma che entrambi i reclamanti, nelle loro rispettive vesti, ruoli e incarichi, hanno contribuito al dissesto societario che ha condotto la società Cosenza Calcio 1914 s.r.l. al fallimento non avendo intrapreso alcuna iniziativa per il risanamento della società in discontinuità con la gestione del precedente consiglio di amministrazione, anzi contribuendo ad aggravarne il dissesto economico-patrimoniale. Per il ruolo rivestito nell’ambito della società i reclamanti avrebbero dovuto, e tempestivamente, intraprendere azioni a tutela del patrimonio della società e del ceto creditorio, volte al risanamento societario ed alla ricostituzione del capitale sociale. In ogni caso, anche a voler prescindere dalle prima ricordate condotte “attive”, deve registrarsi la totale assenza di comportamenti gestori in controtendenza rispetto alle precedenti amministrazioni, la mancanza di manifestazioni di dissenso rispetto all’operato della gestione precedente, il difetto di idoneo esercizio del potere di controllo e vigilanza. Non può, poi, restare privo di valutazione, per quanto concerne la specifica posizione del sig. Pagliuso Fabiano Luca, che, come evidenziato dalla stessa Procura federale nelle proprie controdeduzioni, questi ha ceduto nel febbraio 2011 le proprie quote sociali «ad un prezzo simbolico (quota del 41% pari a nominali € 636.150,oo ceduta al prezzo di € 36.650,oo e quota del 44,90% pari a nominali € 673.500,oo al prezzo di € 1,00)». Segno evidente, peraltro, che lo stesso era ben consapevole dell’effettiva situazione economico-finanziaria della società. Elementi di conferma a conforto della valutazione in termini di sussistenza di responsabilità del sig. Paolo Pagliuso Fabiano, invece, per i fatti allo stesso in questa sede federale addebitati, possono anche trarsi dai provvedimenti sanzionatori assunti dagli organi della giustizia sportiva. In particolare, con Com. Uff. n. 76/CDN dell’8 aprile 2011 la C.D.N. ha inflitto alla società Cosenza Calcio due punti di penalizzazione ed al suo presidente (appunto, Paolo Pagliuso Fabiano) l’inibizione di mesi sei «per la violazione prevista dall’art. 85, lett. c), paragrafo IV, punto 1, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S. e all’art. 90, comma 2, N.O.I.F., per non aver provveduto, entro i termini previsti a) al pagamento di parte degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, b) al pagamento di parte degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010». Con Com. Uff. n. 100/CDN del 12 giugno 2012, inoltre, è stata inflitta, alla società Cosenza Calcio, la sanzione dell’ammenda di € 20.000, ed ai legali rappresentanti (tra cui, appunto, Paolo Pagliuso Fabiano) l’inibizione di mesi tre «per la violazione prevista dall’art. 1 C.G.S., in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 4, del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non aver partecipato la società con alcun rappresentante agli incontri organizzati dalla F.I.G.C. con gli arbitri, per la Stagione Sportiva 2010/2011, presso il Centro tecnico federale di Coverciano il 25 gennaio ed il 26 aprile 2011». Orbene, premesso che le singole violazioni addebitate ai reclamanti non appaiono oggetto di una sostanziale specifica contestazione in questa sede, specie nella loro concreta dimensione fattuale, occorre anche ricordare che, come è evidente, più che le specifiche valutazioni dei fatti effettuate ai fini civilistici, in sé e per sé considerate, qui interessano i singoli fatti (rectius, condotte) contestate ai reclamanti, in funzione della loro rilevanza ai fini sportivo-disciplinari propri del presente procedimento. Condotte, invero, che, ad avviso di questo Collegio, risultano, appunto, dimostrate dalle risultanze complessive agli atti del giudizio e che, per quanto qui interessa, si connotano per l’evidente disvalore rispetto all’ordinamento sportivo. Sotto questo profilo non vi dubbio che i comportamenti posti in violazione della normativa federale e di cui si è detto rivestono un disvalore sportivo diverso e comunque autonomo ed aggiuntivo (rispetto a quello proprio della sede giudiziaria ordinaria eventualmente interessata) che merita specifica valutazione, anche a tutela dell’ordinato e regolare svolgimento dei campionati. Priva di pregio la tesi difensiva dei deferiti secondo cui la situazione di (pre)dissesto economico-finanziaria della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l. non è attribuibile all’operato dei sigg.ri Pagliuso Fabiano, avendo gli stessi ricoperto ruoli societari di rilievo soltanto nel periodo 2010 - 2011 e solo per un brevissimo periodo. E ciò è vero. Ma è altrettanto vero che è obbligo dell’amministratore, soprattutto di colui che non effettua nemmeno il pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti, arrestare subito la gestione, onde evitare di aggravare il danno per i terzi. In assenza di immediata ricapitalizzazione della società e/o di risanamento dei conti della stessa, i reclamanti, nelle loro rispettive qualità, ruoli e funzioni, avrebbero dovuto da subito astenersi dal richiedere la prestazione alle controparti avendo la chiara consapevolezza di non effettuare la dovuta controprestazione. Insomma, anche, per quanto qui interessa, relativamente al periodo, pur breve, nel corso del quale i reclamanti hanno fatto parte del consiglio di amministrazione della società, questa evidenziava criticità alquanto serie e gravi, richiedendo provvedimenti immediati e importanti da parte degli organi di gestione societaria, volti in primo luogo al ripianamento del disavanzo patrimoniale ed alla ricostituzione del capitale sociale, che, invece, non sono stati adottati. Con conseguente indubbia responsabilità anche dei sigg.ri Pagliuso Fabiano Luca e Paolo. Quanto, infine, al profilo sanzionatorio ritiene, questo Collegio, che le sanzioni individuate dalla C.D.N. sono congrue e coerenti con i diversi profili di responsabilità riconosciuti in capo ai due reclamanti. Per questi motivi la C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1) e 2), li respinge. Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.
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