F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 20 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. GAVORRANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PANELLI TOMMASO SEGUITO GARA GAVORRANO/PRATO DEL 4.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/TB del 5.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 20 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO U.S. GAVORRANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PANELLI TOMMASO SEGUITO GARA GAVORRANO/PRATO DEL 4.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/TB del 5.3.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 111/TB del 5.3.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara al calciatore Panelli Tommaso, tesserato in favore della società Gavorrano. Tale decisione veniva assunta perché, nel corso della gara, a gioco fermo, avvicinandosi all’Arbitro, gli rivolgeva frase offensiva. Avverso tale provvedimento la società U.S. Gavorrano S.r.l. ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 6.3.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, a ricorrente, con nota trasmessa il 18.3.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’U.S. Gavorrano S.r.l. di Bagno di Gavorrano (Grosseto), dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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