F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 31 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 328/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 1) RICORSO A.S.D. DONATELLO CALCIO AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. RELATIVO AL CALC. CRISETIG LORENZO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/D dell’11.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 31 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 328/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 1) RICORSO A.S.D. DONATELLO CALCIO AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. RELATIVO AL CALC. CRISETIG LORENZO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/D dell’11.12.2013) Con reclamo in data 29 gennaio 2014, la A.S.D. Donatello Calcio ha impugnato e chiesto la revoca della decisione della C.V.E. pubblicata su Com. Uff. n. 11/D con la quale, in accoglimento del reclamo del Parma Football Club S.p.A., è stata annullata la certificazione dell’Ufficio Lavori e Premi di riconoscimento alla A.S.D. Donatello del premio alla carriera, ai sensi dell’art. 99 bis N.O.I.F., per il debutto nella Nazionale Under 21 del calciatore Lorenzo Crisetig avvenuto in occasione della gara Cipro – Italia del 9 settembre 2013. Sostiene la reclamante A.S.D. Donatello che la decisione della C.V.E. impugnata sarebbe errata in quanto il ricorso del Parma non avrebbe potuto e dovuto essere esaminato nel merito, stante la sua inammissibilità ed improcedibilità per indeterminatezza e genericità dei motivi addotti. Al contrario la C.V.E. avrebbe deciso la controversia, accogliendo l’eccezione di prescrizione del diritto azionato dalla A.S.D. Donatello sulla base di una circostanza nuova – l’esordio in Nazionale Under 21 del calciatore Crisetig già nell’amichevole Italia-Danimarca dell’11 agosto 2010 – addotta dal Parma con una memoria inammissibile e tardiva, e comunque non risultante da atti ufficiali e quindi non rilevabile d’ufficio. Il reclamo è infondato nel merito e va dunque respinto, non ostando alla relativa disamina la questione pregiudiziale sollevata dalla reclamante. Omette invero la reclamante di considerare che, ai sensi dell’art. 37, comma 3, N.O.I.F., dinanzi a questa Corte possono prodursi nuovi documenti, purchè comunicati alla controparte, e che, ai senzi dell’art. 34, comma 4, N.O.I.F., questo Giudice dispone comunque dei più ampi poteri di indagine e di accertamento. Tanto basta per concludere che la circostanza dell’esordio in Nazionale Under 21 del calciatore Crisetig in occasione dell’amichevole Italia - Danimarca disputatasi nell’agosto 2010, da ritenersi comunque legittimamente introdotta nel corso della discussione orale del 10 dicembre 2013 dinanzi alla C.V.E., è acquisibile, occorrendo anche d’ufficio, da questa Corte, risultando essa da atti ufficali della Federazione, a prescindere dunque dalla ammissibilità e ritualità della sua acquisizione agli atti del giudizio di primo grado che in questa sede la reclamante contesta. In presenza di una eccezione di prescrizione del diritto al premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. che la stessa A.S.D. Donatello riconosce essere stata tempestivamente sollevata in primo grado dal Parma, la decisione della C.V.E. che detta eccezione ha accolto appare meritevole dunque di conferma, potendosi effettivamente ritenere documentato ed accertato (anche solo in questa sede) il pregresso esordio in Nazionale Under 21 del Crisetig già nel 2010, con conseguente applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 25, comma 3, C.G.S., in punto di effettiva maturazione delle eccepita prescrizione, attesa la natura “ufficiale”, per gli effetti del riconoscimento del premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F., della gara nazionale amichevole del 2010, secondo la giurisprudenza, anche di questa Corte, di cui non v’è motivo dal discostarsi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Donatello Calcio di Udine. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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