F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 31 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 328/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 4) RICORSO A.S.D. FOOTBALL CLUB ACIREALE AVVERSO DECISIONE IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEI CALC. GODINO LORENZO, GALLIPOLI MARIO, CORDOVA FRANCESCO, RICCA CARNELO, MARLETTA FABIO GIUSEPPE, COSTA DANIELE, NICOLOSI SALVATORE, COCUZZA GIUSEPPE, CATALANO ORAZIO, TESSERATI PER A.S.D. FOOTBALL CLUB ACIREALE, E CARBONARO GIUSEPPE TESSERATO SPORT CLUB SIRACUSA; ADOTTATA SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. SICILIA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 7.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 31 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 328/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 4) RICORSO A.S.D. FOOTBALL CLUB ACIREALE AVVERSO DECISIONE IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEI CALC. GODINO LORENZO, GALLIPOLI MARIO, CORDOVA FRANCESCO, RICCA CARNELO, MARLETTA FABIO GIUSEPPE, COSTA DANIELE, NICOLOSI SALVATORE, COCUZZA GIUSEPPE, CATALANO ORAZIO, TESSERATI PER A.S.D. FOOTBALL CLUB ACIREALE, E CARBONARO GIUSEPPE TESSERATO SPORT CLUB SIRACUSA; ADOTTATA SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. SICILIA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 7.2.2014) La A.S.D. Football Club Acireale ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Tesseramenti nella riunione del 7 febbraio 2014 (Com. Uff. n. 15/D), in ordine al tesseramento dei calciatori Godino Lorenzo, Gallipoli Mario, Cordova Francesco, Ricca Carmelo, Marletta Fabio Giuseppe, Costa Daniele, Nicolosi Salvatore, Cocuzza Giuseppe, Catalano Orazio, tutti tesserati per A.S.D. Football Club Acireale, E Carbonaro Giuseppe, tesserato per la società Sport Club Siracusa. La vicenda processuale è riassumibile come segue. La Commissione Tesseramenti era stata chiamata a giudicare della regolarità dei tesseramenti dei suddetti calciatori su richieste del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Sicilia., innanzi al quale erano pendenti i giudizi relativi a gare nelle quali erano stati schierati i suddetti calciatori. Il punto nodale della vicenda, portato all’attenzione del Giudice Sportivo Territoriale e di riflesso a quella della Commissione Tesseramenti, si sostanziava nella contestazione della validità dei tesseramenti in quanto sottoscritti dal Presidente dell’A.S.D. Football Club Acireale nel periodo durante il quale allo stesso era stata inflitta la sanzione dell’inibizione (dal 3 maggio 2013 al 31 ottobre 2013). Sulla base di tale circostanza, incontestata ed incontestabile, la Commissione Tesseramenti, dopo aver sottolineato la chiara lettera dell’art.19 comma 2 del Codice di Giustizia Sportivo, si pronunciava per l’insanabile invalidità dei tesseramenti dei calciatori Godino Lorenzo, Gallipoli Mario, Cordova Francesco, Ricca Carmelo, Marletta Fabio Giuseppe, Costa Daniele, Cocuzza Giuseppe, Nicolosi Salvatore, Catalano Orazio, in quanto posti in essere da soggetto sanzionato con l’inibizione temporanea, in violazione del divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Riteneva invece valido il tesseramento del calciatore Carbonaro Giuseppe in favore della A.S.D. Sport Club Siracusa. Avverso la decisione della Commissione Tesseramenti ha avanzato ricorso la A.S.D. Football Club Acireale, richiamando in primo luogo quanto già sostenuto innanzi al giudice di prime cure, circa la natura meramente amministrativa dell’atto di tesseramento. In sintesi la società ricorrente, richiamandosi all’art. 19 comma 8 del CDS, che ammette che gli inibiti possano svolgere soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società, sostiene che tra queste vada ricompresa l’attività di tesseramento, con conseguente legittimità dei tesseramenti sottoscritti dal Presidente Nicola D’Amico nel periodo di inibizione. In subordine, la società ricorrente, richiamando i principi della buona fede e dell’affidamento incolpevole, richiede che l’invalidità dei tesseramenti venga dichiarata con efficacia ex nunc. Infine la medesima società, sulla base di una presunta contraddittorietà della decisione della Commissione Tesseramenti con conseguente disparità di trattamento, chiede che venga dichiarato invalido anche il tesseramento del calciatore Carbonaro Giuseppe per la società A.S.D. Sport Club Siracusa. Si è costituita in giudizio la A.S.D. Sport Club Siracusa, la quale dopo aver sostenuto la validità del tesseramento del proprio calciatore Carbonaro, chiedeva il rigetto del ricorso avanzato dalla società A.S.D. Football Club Acireale, richiamando anche il contenuto normativo degli art. 95 comma 8 N.O.I.F, (“L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali………..”) e 10 comma 1 C.G.S., che prevede che sono privi di effetti gli atti conclusi da soggetti non autorizzati, inibiti o squalificati. La Corte di Giustizia Federale, sentite le parti e valutate le risultanze processuali, ritiene non meritevole di accoglimento il ricorso avanzato dalla società A.S.D. Football Club Acireale, per le seguenti motivazioni: 1) Il chiaro tenore letterale dell’art.19 comma 2 C.G.S. sancisce il divieto, per i soggetti sanzionati con la sanzione dell’inibizione, di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. 2) L’attività di tesseramento non può essere ricondotta tra gli atti amministrativi consentiti dall’art. 19 comma 8 C.G.S., in quanto attività rilevante per l’ordinamento sportivo nazionale. 3) L’invalidità degli atti (rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale) posti in essere dal soggetto inibito sono invalidi ex tunc, non essendo nel caso di specie invocabile il principio di buona fede, richiamato in altre decisioni per statuire una invalidità ex nunc, in quanto, da un lato, il Presidente D’Amico era ben consapevole della sanzione inflittagli, dall’altro il chiaro dettato dell’art. 19 commi 2 e 8, non lascia spazio a suggestive ipotesi interpretative. Ugualmente va respinto il ricorso, in ordine alla posizione del calciatore Carbonaro Giuseppe, in quanto la decisione della Commissione Tesseramenti risulta immune da vizi logici o giuridici che la possano rendere censurabile. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D Football Club Acireale di Acireale (Catania). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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