F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C.D. GIOVANI FUCECCHIO 2000 AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 3 A CARICO DEI SIGG.RI GIOVANNELLI FABIO E CIURLI FABRIZIO; – AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 4626/1110PF09-10/SP/BLP DEL 22.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 7.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C.D. GIOVANI FUCECCHIO 2000 AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 3 A CARICO DEI SIGG.RI GIOVANNELLI FABIO E CIURLI FABRIZIO; - AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 4626/1110PF09-10/SP/BLP DEL 22.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 7.11.2013) La società A.C.D. Giovani Fucecchio 2000 ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 31/CDN del 7.11.2013) con la quale, in accoglimento dell’appello proposto dalla Procura Federale avverso la pronuncia della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana della L.N.D. della F.I.G.C., era stata irrogata, a carico dei dirigenti della predetta Società, sigg.ri Giovannelli Fabio e Ciurli Fabrizio, la sanzione della inibizione per mesi 3. A fondamento del proprio ricorso, la società A.C.D. Giovani Fucecchio 2000 adduce la circostanza che, dopo che la predetta pronuncia è divenuta inappellabile, il sig. Riccio Angelo ha inviato, in data 7.11.2013, alla Procura Federale una lettera nella quale sostiene che la propria deposizione (sulla quale è stato fondato il deferimento dei sigg.ri Giovannelli Fabio e Ciurli Fabrizio) sarebbe stata “in parte travisata e verbalizzata in modo incompleto”. Questa Corte, con ordinanza del 24.1.2014, ha chiesto alla Procura Federale di effettuare gli opportuni accertamenti su quanto rappresentato dal sig. Riccio Angelo nella missiva, più sopra menzionata. La Procura Federale ha fatto pervenire gli esiti dei predetti accertamenti con nota del 21.3.2014. Il ricorso in epigrafe è inammissibile. L’art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale, tra le altre ipotesi, ” ……. d) se …… sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. Orbene, la Società ricorrente ritiene che, nel caso che ci occupa, ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’art. 39, lett. d), seconda parte, C.G.S. atteso che, dopo che la pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale è divenuta inappellabile, il sig. Riccio Angelo ha inviato, in data 7.11.2013, alla Procura Federale una lettera nella quale sostiene che la propria deposizione (sulla quale è stato fondato il deferimento dei sigg.ri Giovannelli Fabio e Ciurli Fabrizio) sarebbe stata “in parte travisata e verbalizzata in modo incompleto”. Al proposito, questa Corte rileva come gli accertamenti, compiuti dalla Procura su richiesta di questa Corte, abbiano permesso di accertare che la lettera, inviata dal sig. Riccio Angelo alla Procura Federale in data 7.11.2013, non costituisce un fatto nuovo “la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. A quanto sopra, si aggiunga che non possono avere ingresso, nel presente giudizio di revocazione, le considerazioni, ulteriormente illustrate dalla Società ricorrente nella memoria depositata in vista della seduta del 23.4.2014, atteso che le stesse sono volte a trasformare il presente giudizio in un terzo grado di merito, non previsto dall’ordinamento federale. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.C.D. Giovani Fucecchio 2000 di Fucecchio (Firenze).Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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