F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OSTIA MARE LIDO CALCIO/LUPA ROMA DEL 29.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 31.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OSTIA MARE LIDO CALCIO/LUPA ROMA DEL 29.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 88 del 31.3.2014)
La A.S. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 88 del 31.3.2014) all’esito della gara del Campionato Nazionale Juniores Ostia Mare Lido/Lupa Roma del 29 marzo 2014, con la quale alla reclamante società è stata inflitta la sanzione dell’ammenda di €. 1.000,00. A sostegno di tale decisione, il Giudice Sportivo poneva la circostanza, riferita nel rapporto del Direttore di gara, che, durante l’intera gara i sostenitori della reclamante società avevano rivolto alla terna arbitrale espressioni offensive e che, al termine della gara, alcuni di questi sostenitori (riconoscibili dalla tuta sociale indossata) avevano rivolto al Direttore di gara – che stava uscendo del recinto di gioco - insulti e minacce (addirittura uno degli aggressori aveva tentato di colpirlo). A sostegno del proprio ricorso, la A.S. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. evidenziava che, durante la partita, il pubblico aveva mantenuto un atteggiamento sportivo senza mai eccedere in comportamenti offensivi, che l’aggressione non era avvenuta immediatamente al di fuori del recinto di gioco ma nel parcheggio pubblico e che non vi era prova che gli aggressori fossero sostenitori della società reclamante, atteso che la medesima tuta sociale è indossata anche dagli atleti della Scuola calcio, anch’essi presenti in loco al momento dei fatti.
In primo luogo, occorre ricordare che i fatti su cui si fonda l’impugnata decisione sono stati riportati con estrema precisione nel rapporto stilato dal Direttore di gara nel proprio rapporto che, ai sensi dell’art. 35, comma 2, C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. In secondo luogo, occorre precisare che la reclamante società non nega l’avvenuta aggressione, limitandosi a precisarne il luogo e a dubitare della riconducibilità degli aggressori al novero dei propri sostenitori (ipotizzando che si trattasse di sostenitori della relativa Scuola di calcio). Premessa l’irrilevanza della circostanza in ordine alla precisa indicazione del luogo dell’aggressione (comunque avvenuta nelle immediate vicinanze del recinto di gioco ai sensi dell’art. 14, comma 1, C.G.S.), occorre precisare che la società reclamante non ha fornito alcuna prova contraria rispetto a quanto affermato nel rapporto del Direttore di gara, essendo i relativi argomenti idonei tutt’al più a suscitare dubbi piuttosto che a fornire prove. In altri termini, per confutare le risultanze del rapporto del Direttore di gara la parte ricorrente aveva l’onere di produrre una prova contraria, idonea a provare fatti contrari a quanto affermato in detto rapporto; la semplice allegazione di circostanze idonee a suscitare meri dubbi non può ritenersi sufficiente ad assolvere a tale onere probatorio. Premesso quanto sopra con riferimento ai fatti di causa, e venendo alla sanzione inflitta, questa deve considerarsi congrua e giustificata in quanto del tutto conforme nel minimo a quanto disposto dall’art. 12, comma 6, ultimo periodo, C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Ostia Mare Lido Calcio di Ostia (Roma).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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