F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BELLINI ANTONIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OSTIA MARE LIDO CALCIO/LUPA ROMA DEL 29.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 31.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BELLINI ANTONIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OSTIA MARE LIDO CALCIO/LUPA ROMA DEL 29.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 88 del 31.3.2014)
La A.S. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 88 del 31.3.2014) all’esito della gara del Campionato Nazionale Juniores Ostia Mare Lido/Lupa Roma del 29 marzo 2014, con la quale sig. Bellini Antonio, allenatore della squadra ricorrente, è stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara. A sostegno di tale decisione, il Giudice Sportivo poneva la circostanza, descritta nel rapporto del Direttore di gara, che il Bellini era stato allontanato per aver rivolto al Direttore di gara espressioni offensive, espressioni reiterate anche al momento della notifica del provvedimento disciplinare. A sostegno del proprio ricorso, la A.S. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l., pur riconoscendo che il sig. Bellini aveva energicamente contestato la decisione arbitrale, rilevava che lo stesso non aveva usato espressioni offensive, limitandosi ad appellare il Direttore di gara con l’appellativo di “fenomeno”. In primo luogo, occorre ricordare che i fatti su cui si fonda l’impugnata decisione sono stati riportati con estrema precisione nel rapporto stilato dal Direttore di gara nel proprio rapporto che, ai sensi dell’art. 35, comma 2, C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. In secondo luogo, la stessa parte ricorrente ammette che il Bellini ha reagito energicamente al provvedimento di allontanamento ma assume che lo stesso ha usato espressioni diverse da quelle indicate nel citato rapporto. A prescindere dall’esame circa la particolare valenza probatoria di quest’ultimo, ci si limita a rilevare come, in base alla recente giurisprudenza della Cassazione, ai fini della sussistenza del delitto di ingiuria è sufficiente che l’agente abbia consapevolmente apostrofato l’interlocutore con un epiteto , chiaramente offensivo in relazione al contesto in cui è stato pronunciato, ed effettivamente percepito come tale, a nulla rilevando l’assenza in capo al primo soggetto dell’intenzione di offendere. In tal senso, non vi è dubbio che anche l’epiteto indicato dalla ricorrente non poteva non risultare offensivo, in considerazione del contesto nel quale era stato pronunciato e delle modalità della protesta (definita energica dalla stessa ricorrente). Premesso quanto sopra con riferimento ai fatti di causa, e venendo alla sanzione inflitta, questa deve considerarsi congrua e giustificata in quanto del tutto conforme a quanto disposto dall’art. 19 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Ostia Mare Lido Calcio di Ostia (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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