F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. CONTI DANIELE SEGUITO GARA USD NOTO/USD CAVESE 1919 DEL 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. CONTI DANIELE SEGUITO GARA USD NOTO/USD CAVESE 1919 DEL 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014) La U.S.D. Noto ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014 con la quale è stata comminata al calciatore Conti Daniele la sanzione della squalifica di 5 gare effettive con la seguente motivazione: “espulso per avere a gioco fermo ed in reazione ad un fallo subito, colpito un calciatore avversario con una testata al corpo, alla notifica del provvedimento disciplinare continuava a spintonare i calciatori avversari rifiutandosi di abbandonare il terreno di gioco. Reiterava la propria protesta anche a fine gara nella zona antistante gli spogliatoi”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha sostenuto l’eccessività della sanzione. Ciò in quanto a seguito di un fallo di gioco vi sarebbe stato soltanto un contatto fisico tra il Conti e un giocatore avversario, senza che si configurasse come comportamento violento e la sanzione non sarebbe comunque giustificata dal comportamento successivamente tenuto dal calciatore. Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal calciatore così come puntualmente riportato nel rapporto dell’Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Noto di Noto (Siracusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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