F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO A.S.D. TORRECUSO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.12.2014 CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORRECUSO/CITTÀ DI MESSINA DEL 6.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 9.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO A.S.D. TORRECUSO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.12.2014 CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORRECUSO/CITTÀ DI MESSINA DEL 6.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 111 del 9.4.2014) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata su Com. Uff. n. 111 del 9.4.2014, ha disposto la squalifica del campo di gioco della società Torrecuso Calcio fino al 31.12.2014 con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse oltre all’ammenda di € 5.000,00 “per avere propri sostenitori: - per l'intera durata del secondo tempo rivolto agli ufficiali di gara espressioni gravemente ingiuriose e minacciose; - al 44º del secondo tempo, in seguito alla realizzazione di una rete da parte della squadra ospite, lanciato sul campo un accendino ed una bottiglietta piena d'acqua; - tra il 30º minuto del secondo tempo ed il termine della gara, fatto oggetto un assistente arbitrale del lancio di due pietre delle dimensioni di 6x5cm, che attingevano l'ufficiale di gara alla schiena, nonchè del lancio di numerosi sputi che raggiungevano lo stesso assistente alla testa, alla nuca ed alle spalle. Al termine della gara i componenti la terna arbitrale, raggiunto con difficoltà e con l'aiuto delle forze dell'ordine il proprio spogliatoio, non riuscivano a chiuderne la porta d'ingresso a causa dell'indebita presenza, nella zona antistante gli spogliatoi, di più persone (almeno 7), tutte chiaramente riconducibili alla società ospitante, le quali tentavano di entrare nel locale e nel contempo inveivano contro gli ufficiali di gara all'indirizzo dei quali rivolgevano volgari ingiurie e gravi minacce (del tipo "dovete morire", "non uscite vivi da qui") e lanciavano sputi, alcuni dei quali attingevano, anche in pieno volto, gli stessi ufficiali di gara. Nella circostanza, due delle dette persone colpivano uno degli assistenti arbitrali, a distanza di alcuni minuti l'una dall'altra, con due violenti schiaffi in pieno volto, procurando al medesimo intensa sensazione dolorifica, arrossamento della zona colpita, giramenti di testa ed appannamento della vista all'occhio destro. Gli ufficiali di gara, accompagnati dal comandante della locale caserma dei carabinieri, riuscivano a raggiungere la propria auto e constatavano che la stessa presentava una delle ruote posteriori sgonfia e numerosi e profondi graffi su tutta la carrozzeria. Dopo avere sostituito la gomma, l'auto con a bordo la terna arbitrale usciva dall'impianto scortata da una pattuglia dei carabinieri, ma, non appena varcato il cancello, veniva colpita con numerosi calci alle fiancate da un gruppo di sostenitori locali (circa 30) ed ulteriormente danneggiata. All'assistente arbitrale colpito al volto veniva riscontrato al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino, presso il quale alle ore 19,36 il medesimo si era recato per i necessari controlli, "trauma contusivo lieve emilfaccia dx ed orbitario dx" con una prognosi di 3 giorni. Sanzione così determinata in considerazione sia della estrema gravità dei fatti, sintomatici della totale assenza negli autori dei principi informatori dell'attività sportiva, sia della particolare violenza insita nella condotta dei medesimi, oggettivamente idonea, detta condotta, a cagionare agli ufficiali di gara lesioni fisiche di particolare rilevanza. Con obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. ( R A - R AA )”. Avverso tale decisione la società Torrecuso Calcio ha preannunciato formalmente reclamo in data 9.4.2014 chiedendo la trasmissione di copia degli atti ufficiali di gara. In data 10.4.2014 la Segreteria della Corte di Giustizia Federale ha trasmesso copia degli atti e, in data 16.4.2014, la società Torrecuso ha trasmesso i motivi del proprio reclamo in ragione dei quali ha chiesto la sensibile riduzione della sanzione della squalifica del campo e l’annullamento, o comunque la riduzione, della sanzione dell’ammenda. A dire della ricorrente, infatti, la sanzione non sarebbe proporzionata rispetto alla effettiva gravità dei fatti descritti nei referti della terna arbitrale che risulterebbero ridimensionati nella relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti. La sanzione poi risulterebbe comunque eccessivamente gravosa in considerazione: a) della assenza di precedenti di rilievo a carico della società; b) del fatto che la gara si sarebbe svolta regolarmente; c) della supposta fattiva collaborazione del presidente della società (il Sig. Tedesco, presidente e medico sociale) che si sarebbe prodigato al fine di salvaguardare l’incolumità degli Ufficiali di gara; d) dei precedenti della giustizia federale che avrebbe sanzionato in maniera meno gravosa casi analoghi. Il ricorso è infondato e merita di essere respinto. La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che le ragioni addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in discussione il provvedimento adottato dal Giudice sportivo che muove da circostanze di estrema gravità puntualmente individuate negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale e rapporto degli assistenti arbitrali) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S.. Fatti che, peraltro, non risultano essere affatto contraddetti negli aspetti essenziali, rilevanti ai fini della decisione, dalla relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti.Anche la misura delle sanzioni inflitte appare, a giudizio della Corte, del tutto proporzionata rispetto alla eccezionale gravità dei fatti accaduti dei quali la società deve rispondere ai sensi dell’art. 14.1 C.G.S. (Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone). Trattandosi infatti di episodi di particolare gravità (risultando essere stata attentata anche l’incolumità fisica della terna arbitrale e, in particolare, di un assistente arbitrale) è del tutto congruo che la società venga sanzionata, oltre che con l’ammenda, con una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Torrecuso Calcio di Torrecuso (Benevento). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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