F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 9 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 329/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. GRIMALDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRIMALDI/COTRONEI DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 86 del 9.1.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 9 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 329/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. GRIMALDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRIMALDI/COTRONEI DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 86 del 9.1.2014) La A.S.D. Grimaldi ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo di Catanzaro, Comitato Regione Calabria, pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 9.1.2014 con la quale veniva disposta la ripetizione dell’incontro di calcio del 22.12.2013 tra A.S.D. Grimaldi e A.S.D. Cotronei in accoglimento del reclamo presentato dalla A.S.D. Cotronei. In particolare nella decisione del Giudice Sportivo si giudicava fondata la causa di forza maggiore invocata dalla reclamante e costituita dal guasto tecnico occorso all’automezzo sul quale viaggiavano i giocatori della stessa, evento documentato attraverso la nota della Legione Carabinieri Calabria in data 22.12.2013 nella quale si attestava il fatto che il predetto automezzo era fermo per avaria in tale data alle ore 14:30 dopo che in precedenza (ore 11:20) detto Comando aveva ricevuto segnalazione di ciò da parte della sala operativa della Questura di Cosenza. A sostegno del ricorso la A.S.D. Grimaldi produce una lettera dell’ANAS S.p.A. in data 8.4.2014 nella quale si comunica che “da un’analisi effettuata sui registri della sala operativa compartimentale e sui rapporti giornalieri, non è emerso alcun intervento eseguito dalle squadre di manutenzione ANAS lungo il tratto di S.S. 107 Silana – Crotonese di suo interesse”. La A.S.D. Grimaldi, rilevato che tale documento è pervenuto a distanza di tre mesi dalla richiesta, fonda il suo ricorso su tale evento. Il ricorso è da considerarsi inammissibile in quanto, a giudizio della Corte, non costituisce “fatto nuovo” legittimante il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. il richiamato documento inviato dall’ANAS, il cui contenuto è da considerarsi irrilevante ai fini del decidere. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Grimaldi di Grimaldi (Cosenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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