F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 9 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 329/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S. PALESTRINA 1919 S.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PALESTRINA/ASTREA DEL 27.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.4.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 9 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 329/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO U.S. PALESTRINA 1919 S.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PALESTRINA/ASTREA DEL 27.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.4.2014)
Con rituale reclamo la U.S. Palestrina 1919 S.S. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 119 del 28.4.2014) ha irrogato, seguito gara Palestrina/Astrea del 27/04/2014, la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 e diffida per “avere consentito che propri sostenitori (circa 50) accedessero all'impianto così omettendo di ottemperare al provvedimento disciplinare che disponeva che la gara si svolgesse a porte chiuse – sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica già sanzionata con Com. Uff. n. 142. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l'infondatezza dell'addebito assumendo che le uniche persone presenti (per un totale di 35) erano preposte all'ordine pubblico, oltre ad un Assistente di Polizia di Stato, libero dal servizio, e alcuni inviati di emittenti televisive e quotidiani, e tesserati F.I.G.C.. Segnalava, inoltre, che al Campo “Polidori”, contiguo all'impianto di essa reclamante, si era disputato un incontro tra rappresentative juniores e che, al termine dello stesso una decina di sostenitori, mentre si allontanavano, avevano rivolto la loro attenzione alla gara che si stava disputando al campo “Sbardella”. A conforto degli assunti difensivi ha allegato una attestazione del Commissariato di P.S. distaccato “Frascati”. Ha, quindi, chiesto la revoca della sanzione impugnata o in subordine la riduzione della stessa nella misura minima ritenuta di giustizia. Alla seduta del 9.5.2014, tenutasi davanti alla C.G.F. - III Sezione Giudicante, nessuno è comparso per la reclamante. Il reclamo è fondato per quanto di ragione. Osserva, infatti, questa Corte, in disparte la corretta refertazione del direttore di gara, che il medesimo ha riferito circa un numero approssimativo di presenti alla gara senza identificarne, come avrebbe potuto fare interpellando il Dirigente della Società ospitante, le rispettive qualifiche. Consegue, pertanto, che l'addebito antidisciplinare è privo di riscontro probatorio in ordine alla supposta indebita presenza alla gara de qua di sostenitori della Società reclamante. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Palestrina 1919 S.S. di Roma e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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