F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 9 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 329/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO F.C. ATLETICO MONTICHIARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TRECCANI MAURO SEGUITO GARA FORTIS JUVENTUS 1909/ATLETICO MONTICHIARI DEL 27.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.4.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 9 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 329/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO F.C. ATLETICO MONTICHIARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TRECCANI MAURO SEGUITO GARA FORTIS JUVENTUS 1909/ATLETICO MONTICHIARI DEL 27.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.4.2014)
Con comunicazione del 2.5.2014, la società F.C. Atletico Montichiari S.r.l. ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 119 del 28.4.2014 con la quale è stata disposta a carico del calciatore Treccani Mauro la squalifica di due giornate effettive di gara in relazione alla gara Fortis Juventus/Atletico Montichiari del 27.4.2014, “per avere a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone colpito un calciatore avversario”. La Segreteria della Corte di Giustizia Federale, in data 6.5.2014, ha quindi trasmesso alla reclamante la copia degli atti ufficiali di gara. Con atto del 7.5.2014, la società reclamante ha precisato i motivi del proprio reclamo chiedendo conclusivamente la riduzione della sanzione ad 1 sola giornata di squalifica. Sostiene la reclamante che, come risulterebbe anche dal rapporto dell’arbitro, il fatto si sarebbe verificato in un normale contesto di gioco al quale sarebbe scaturita l’espulsione per l’eccessiva vigoria dell’intervento; alcuna violazione dell’art.19, comma 4, lett. b C.G.S., così che il fatto avrebbe dovuto essere sanzionato pertanto, poiché non vi sarebbe stata alcuna volontà lesiva da parte del calciatore Treccani, non risulterebbe con la sola squalifica di una giornata connessa e conseguente al provvedimento di espulsione adottato dall’arbitro. In ogni caso la sanzione sarebbe sproporzionata rispetto all’entità del fatto, ciò anche in considerazione dei precedenti della Corte di Giustizia. Il reclamo è fondato e, pertanto, merita di essere accolto. In effetti la lettura del rapporto dell’arbitro induce questa Corte a ritenere che il fatto commesso dal calciatore Treccani durante la partita, per il quale il medesimo ha meritato il provvedimento di espulsione dal terreno di gioco, non integri l’ipotesi della condotta antisportiva che l’art. 19, comma 4, lett. b), sanziona con la misura minima della squalifica per 2 giornate di gara (sanzione in concreto comminata dal Giudice Sportivo). Infatti il Treccani è stato espulso per “avere colpito da tergo un avversario con vigoria sproporzionata senza alcuna possibilità di giocare il pallone” fatto questo che, valutato dal direttore di gara meritevole di espulsione dal campo, può giustificare la misura di una giornata di squalifica non risultando dal contesto letterale del referto arbitrale elementi che consentano di qualificare il fatto in termini diversamente e più gravemente sanzionabili. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal F.C. Atletico Montichiari di Montichiari (Brescia) e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore Treccani Mauro ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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