• Stagione sportiva: 2013/2014
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 13 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 330/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S.D. TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 1 GARA EFFETTIVA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA E AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF, TARANTO FOOTBALL CLUB 1927/PROGREDITUR MARCIANISE DELL’11.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 12.5.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 13 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 330/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S.D. TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 1 GARA EFFETTIVA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA E AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF, TARANTO FOOTBALL CLUB 1927/PROGREDITUR MARCIANISE DELL’11.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 128 del 12.5.2014)
La società Taranto F.C. 1927 ha proposto reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 128 del 12 maggio 2014 con la quale, con riferimento alla gara tra Taranto F.C. 1927/Marcianise dell’11.5.2014, valevole per il primo turno dei Play Off del Campionato Nazionale Dilettanti, è stata erogata alla reclamante la sanzione di € 2.500,00 e di una gara su campo neutro a porte chiuse con decorrenza immediata. Ciò “per avere propri sostenitori: utilizzato e fatto esplodere nel corso della gara 3 petardi, 1 bengala e 1 fumogeno nel settore loro riservato; rivolto con offensivi e triviali all’indirizzo dei calciatori della società ospitata nonchè cori dal contenuto offensivo all’indirizzo delle Forze dell’Ordine; al termine del primo tempo lanciato 4 bottiglie d’acqua da mezzo litro piene, all’indirizzo dei calciatori ospitati che cadevano nel campo di destinazione. Per avere, inoltre, un proprio calciatore non identificato, al termine della gara nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolto espressioni offensive ed irriguardose all’indirizzo di un dirigente della società, il quale peraltro negava di fornire le generalità del calciatore al suddetto collaboratore. Sanzione così determinata in considerazione sia dell’idoneità del lancio degli oggetti ad arrecare danno all’incolumità fisica dei presenti, nonché per la recidiva specifica reiterata e la diffida per i fatti di cui ai Com. Uff. nn. 29, 33, 56, 66, 70, 74, 105, 107 e 115. (R CdC e Relazione Collaboratore Procura Federale).” A sostegno dell’impugnazione la reclamante afferma che gli episodi oggetto di sanzione sono stati del tutto isolati e non hanno prodotto danni e che i cori espressi nei confronti delle forze
dell’ordine sono provenuti da un limitato gruppo di persone. Per queste ragioni la reclamante chiede in via principale l’annullamento della sanzione, in via subordinata la disputa della partita a porte aperte con chiusura del solo settore denominato curva nord e in via estremamente subordinata la disputa della gara a porte chiuse presso lo stadio di Taranto. Infine la reclamante chiede la sospensione della sanzione per le gare dei play off con differimento alla prossima stagione. Il ricorso merita parziale accoglimento in quanto i fatti accaduti non sono così gravi da dover determinare la sanzione della squalifica del campo di gioco per una gara effettiva da disputarsi in campo neutro a porte chiuse e l’ammenda di e 2.500,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimemento del ricorso con richiesta di
procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dalla S.S.D. Taranto Football Club 1927 di Taranto, modifica la sanzione: aumentando a € 5.000,00 la sanzione pecuniaria e disponendo anziché la sanzione della partita a porte chiuse in campo neutro, la sola chiusura del settore denominato “Curva Nord” dell’impianto “E. Iacovone” di Taranto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S.D. TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 1 GARA EFFETTIVA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA E AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF, TARANTO FOOTBALL CLUB 1927/PROGREDITUR MARCIANISE DELL’11.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 12.5.2014)"