F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 13 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 330/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE/LAVAGNESE DEL 4.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 122 del 5.5.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 13 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 330/CGF del 17 Giugno 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE/LAVAGNESE DEL 4.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 122 del 5.5.2014)
Con reclamo ritualmente proposto la U.S.D. Lavagnese 1919 ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 122 del 5.5.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Serie D, seguito gara Sestri Levante/Lavagnese del 4.5.2014, ha irrogato la sanzione disciplinare dell'ammenda di € 800,00 “per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato all'interno del settore loro riservato 12 fumogeni. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti”. Con i motivi scritti la reclamante, riconoscendo fondata la responsabilità dei propri sostenitori nell’accadimento per cui è ricorso, rimarca il comportamento oltremodo fattivo della società finalizzato ad evitare l’ingresso di detto materiale pirotecnico in campo a fronte, peraltro, - si sostiene in ricorso, dell’insufficienza di Forze dell’Ordine. Osserva, inoltre, l’inidoneità offensiva dei fumogeni sia per le persone che per il campo di giuoco. Lamenta, infine, una eccessiva severità del provvedimento impugnato. Alla seduta del 13.5.2014, tenutasi davanti alla la C.G.F. – III Sezione Giudicante – nessuno è comparso per la reclamante. Il reclamo è parzialmente accolto come di ragione. Osserva questa Corte che le condotte sanzionate, pur disciplinarmente rilevanti e reiterate, possono essere valutate con minore gravità in quanto nessun danno hanno causato sia ai calciatori che ai tifosi presenti ( lo stesso referto arbitrale evidenzia che le condotte sanzionate non incidevano sullo svolgimento della partita). Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova), riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 500,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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